Attività agricola non professionale del dipendente pubblico e insussistenza della colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 289 del 03.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 60 d.P.R. 3/1957, richiamato dall’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, non include l’attività agricola tra quelle assolutamente incompatibili con il rapporto di pubblico impiego a tempo pieno. L’esercizio dell’impresa agricola diventa incompatibile solo quando assume carattere principale e professionale, tale da comportare un impegno continuativo non conciliabile con il dovere di esclusività. La titolarità di partita IVA e l’iscrizione nel registro delle imprese non provano di per sé la professionalità dell’attività, se questa è funzionale alla gestione di un fondo rustico di modesta estensione. La mancata richiesta di autorizzazione ex art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 integra responsabilità erariale solo se sorretta da dolo o colpa grave, da valutare ex ante alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale effettivamente conoscibile.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio una dipendente a tempo pieno e indeterminato di un Comune siciliano, chiedendone la condanna al pagamento di euro 114.478,50, oltre accessori, in favore dell’ente di appartenenza. La contestazione riguardava l’esercizio, negli anni dal 2018 al 2021, di un’impresa agricola individuale — attività vivaistica su terreni di famiglia — in assenza di qualsiasi autorizzazione del datore pubblico.

Secondo il requirente, l’attività era incompatibile con il rapporto a tempo pieno e, in ogni caso, non autorizzata. Da qui la tesi del danno da mancata entrata, quantificato nell’intero volume d’affari realizzato nel quadriennio. La convenuta eccepiva la nullità della notizia di danno per difetto di specificità e concretezza ex art. 51 c.g.c., negava la professionalità dell’attività e contestava il quantum, chiedendo in subordine la detrazione dei costi di produzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta l’eccezione preliminare. La segnalazione della Guardia di Finanza individua la condotta in termini circostanziati e quantifica analiticamente il pregiudizio, sicché soddisfa i requisiti di specificità e concretezza richiesti dall’art. 51 c.g.c., come interpretato dalle SS.RR. n. 12/QM/2011.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. Il dovere di esclusività del pubblico dipendente trova referente nell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e nell’art. 60 d.P.R. 3/1957. Quest’ultimo, però, non menziona l’agricoltura. La giurisprudenza amministrativa — richiamata nella sentenza TAR FVG n. 7/2024 e nell’ordinanza Cons. Stato n. 2120/2023 — esclude dall’incompatibilità assoluta solo le attività agricole occasionali, amatoriali o di autoconsumo, lasciando sussistere il divieto quando ricorrono abitualità e professionalità, secondo il criterio indicato da Cass. civ. Sez. L. n. 27420/2020.

Nel caso concreto manca la prova di un’attività principale e professionale. La superficie coltivata è modesta, i terreni provengono da successione familiare e la collaborazione del coniuge in quiescenza è attestata da dichiarazione sostitutiva non specificamente contestata, con richiamo a Cass. civ. SS.UU. n. 12065/2014. Il reddito prodotto e il tempo di lavoro non assumono carattere prevalente rispetto alla prestazione di dipendente comunale.

Il Collegio corregge anche il criterio di quantificazione: il volume d’affari non coincide con il reddito agricolo, dovendosi tener conto dei costi secondo competenza economica, in coerenza con gli artt. 32, 56-bis e 71 d.P.R. 917/1986.

Resta il profilo dell’attività non autorizzata. La Corte esclude il dolo: nessun occultamento, poiché l’ente conosceva la titolarità dell’azienda agricola fin dalla partecipazione a un bando comunale. Esclude altresì la colpa grave. L’attività era iniziata prima dell’assunzione; nessuna direttiva interna aveva imposto al personale di dichiarare le situazioni di incompatibilità; il quadro normativo di riferimento era stratificato e la questione controversa anche nella giurisprudenza contabile. L’assenza dell’elemento soggettivo assorbe ogni ulteriore verifica e impone l’assoluzione della convenuta, con spese a carico del requirente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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