Incarichi extraistituzionali del docente a tempo pieno e dovere di esclusività (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 28 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le attività di consulenza dei professori universitari a tempo pieno sono liberamente esercitabili, senza autorizzazione, soltanto quando rivestono carattere scientifico, sono rese personalmente senza organizzazione stabile di mezzi e persone e hanno natura occasionale, non abituale: i tre requisiti devono concorrere e non sono alternativi. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 9, comma 2-ter, d.l. n. 44/2023 non ha mutato l’assetto vigente e conferma la lettura restrittiva dell’art. 6, comma 10, legge n. 240/2010. La violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 impone il riversamento dei compensi anche per le attività assolutamente incompatibili. Il danno da violazione del dovere di esclusività, costituito dalle differenze retributive tra regime a tempo pieno e a tempo definito, è ontologicamente distinto e cumulabile rispetto a quello da mancato riversamento.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio un professore ordinario a tempo pieno di un Ateneo, già in quiescenza, per sentirlo condannare al risarcimento in favore dell’Università di due poste: euro 135.375,83 a titolo di differenze retributive e euro 955.714,86 quali compensi percepiti per incarichi non autorizzabili. La segnalazione della Guardia di Finanza aveva fatto emergere numerosi incarichi assunti nel periodo 2015-2020, taluni risalenti e qualificati come attività libero professionale per natura e carattere continuativo. Il requirente contestava anche il conflitto di interessi, non segnalato, rispetto a committenti fornitori dell’Azienda Ospedale presso cui il docente svolgeva attività assistenziale.

Il convenuto eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza e per difformità rispetto all’invito a dedurre, la prescrizione parziale e, nel merito, la liceità degli incarichi, molti dei quali autorizzati. Contestava inoltre la quantificazione e invocava il ruolo concausale dell’Ateneo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di nullità. L’atto di citazione delinea compiutamente condotte, precetti violati e criteri di quantificazione, sì da non compromettere il diritto di difesa ex art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c.. Quanto alla dedotta difformità dall’invito a dedurre, il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui è sufficiente la corrispondenza al quadro generale della fattispecie dannosa, non richiedendosi identità tra i due atti.

Sull’eccezione di prescrizione, la Corte ritiene provata la ricezione della messa in mora del 4 dicembre 2020 e la sua idoneità interruttiva ex art. 2943, comma 4, c.c., non essendo richieste formule sacramentali né l’indicazione dell’importo. Esclude invece l’occultamento doloso del danno, poiché l’Ateneo conosceva gli incarichi e poteva valutarne la compatibilità. Dichiara pertanto prescritte le somme percepite anteriormente al 4 dicembre 2015.

Nel merito, la Corte ricostruisce il regime delle incompatibilità e qualifica le consulenze come libero professionali: l’oggetto è finalizzato a interessi produttivi dei committenti, con clausole di proprietà intellettuale e riservatezza; gli incarichi sono reiterati e continuativi; il monte ore è incompatibile con l’occasionale. Irrilevante l’avvenuta autorizzazione, perché tamquam non esset rispetto ad attività vietata in modo assoluto. Sussiste il dolo, per la conoscenza del quadro normativo e l’omessa comunicazione all’Azienda Ospedale.

Sulla quantificazione, espunto l’IVA e le somme fuori periodo o prescritte, la Corte ridetermina equitativamente in euro 320.000,00 il danno da riversamento e in euro 120.000,00 quello da esclusività, condannando complessivamente al pagamento di euro 440.000,00 oltre interessi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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