Scissione effetti notifica inapplicabile ai diritti azionabili stragiudizialmente (Cass. civ. Sez. 1 n. 20551 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di scissione degli effetti della notificazione si applica esclusivamente ai diritti che non possono farsi valere se non attraverso un’azione giudiziaria, nonché alle ipotesi in cui il diritto vantato abbia contemporaneamente effetti processuali ed effetti sostanziali. Per i diritti che possono essere fatti valere anche in via stragiudiziale, tra cui rientra il diritto al risarcimento del danno per mala gestio del liquidatore di società di capitali ex art. 2495 cod. civ., l’effetto interruttivo della prescrizione si produce solo con la consegna dell’atto al destinatario, non già con il semplice affidamento dello stesso all’ufficiale giudiziario o all’ufficio postale. Il titolare di tale diritto dispone infatti dello strumento della messa in mora stragiudiziale per interrompere il termine prescrizionale, sicché il bilanciamento degli interessi risulta operato dal legislatore con la regola dell’art. 1334 cod. civ., che identifica il momento di efficacia degli atti unilaterali con la conoscenza da parte del destinatario.
Il Fatto
L’INPS, quale successore ex lege dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, agiva in giudizio nei confronti del liquidatore di una società di capitali, deducendone la mala gestio per avere effettuato pagamenti preferenziali in favore di altri creditori, compromettendo la garanzia patrimoniale della società a fronte di un proprio credito. Il tribunale dichiarava prescritto il diritto al risarcimento del danno, e la Corte di appello di Venezia confermava la decisione, correggendo la motivazione quanto alla decorrenza del termine. Il giudice di secondo grado riteneva infatti che, nella specie, non potesse trovare applicazione il principio di scissione degli effetti della notificazione, non trattandosi di un diritto azionabile esclusivamente in via giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso dell’Istituto, ha innanzitutto richiamato l’orientamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite n. 24822 del 2015, successivamente ribadito dalla Sez. 3 n. 4193 del 2025, secondo cui la scissione degli effetti temporali della notificazione tra notificante e destinatario opera in via eccezionale. Tale regola è limitata ai diritti che non possono farsi valere che attraverso un’azione giudiziaria, come nel caso dell’interruzione dell’usucapione, ed è estesa solo alle ipotesi in cui il diritto fatto valere abbia contemporaneamente effetti processuali e sostanziali, come nell’azione revocatoria.
La Corte ha evidenziato come il fondamento dell’orientamento risieda nell’art. 1334 cod. civ., che pone un principio generale di efficacia degli atti unilaterali ricettizi, individuandone il momento operativo nella conoscenza da parte del destinatario. Il tentativo del ricorrente di estendere l’effetto interruttivo al momento di esaurimento dell’attività del soggetto che consegna l’atto per la notificazione non tiene conto del fatto che, per i diritti azionabili anche in via stragiudiziale, il titolare ha a disposizione lo strumento della messa in mora.
Tale alternativa è centrale nel meccanismo di bilanciamento: solo ove manchi la possibilità di interrompere la prescrizione con atti stragiudiziali è possibile discorrere degli effetti della notifica e della sua scissione temporale. Nel caso di responsabilità del liquidatore ex art. 2495 cod. civ., invece, l’atto processuale non costituisce l’unico strumento di tutela del diritto, sicché correttamente la Corte territoriale ha negato l’applicazione del principio di scissione, non risultando rispettato il termine prescrizionale quinquennale. La Corte ha altresì escluso la necessità di rimettere la causa alla pubblica udienza, non sussistendo ragioni per un ripensamento dell’orientamento consolidato.
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Nota della Redazione
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