Revoca dall’assegnazione ERP per precedente acquisto da Aler di alloggio pubblico (TAR Lombardia n. 787 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito dell’assenza di precedente assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato, previsto dall’art. 7, comma 1, lett. i) R.R. 4/2017, ricorre anche quando l’immobile sia stato acquistato all’esito di asta indetta da Aler ai sensi della L.R. n. 31/1985, trattandosi di cessione riservata ai soggetti muniti dei requisiti per l’accesso all’edilizia agevolata. Non assume rilievo, a tal fine, il fatto che l’acquisto sia avvenuto al valore venale del bene, posto che la L. n. 513/1977 assume proprio il valore venale a base del prezzo di cessione. Parimenti irrilevante è la perdita della proprietà per espropriazione forzata, poiché la norma attribuisce esclusivo rilievo alla precedente assegnazione in proprietà, a prescindere dalle successive sorti del diritto dominicale. Il criterio escludente risponde alla finalità di non concentrare le scarse risorse pubbliche in capo a soggetti già beneficiati dall’intervento pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente è cancellato dalla graduatoria per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, formata dal Comune di Milano a seguito dell’Avviso Pubblico 6060 – Piano 2022. La ragione della cancellazione risiede nel precedente acquisto, da Aler, della proprietà di un immobile ad uso abitativo realizzato con contributi pubblici, sito nel Comune di residenza.
Il ricorrente impugna il provvedimento che rigetta il ricorso amministrativo in opposizione. Deduce la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i) R.R. 4/2017 e la irragionevolezza dell’esclusione, sostenendo che l’immobile sarebbe stato acquistato all’esito di asta pubblica, senza agevolazioni e a fronte del pagamento del prezzo di mercato, e che lo stesso sarebbe stato poi perduto per espropriazione forzata. Il Comune resiste chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’ambito applicativo del requisito di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) R.R. 4 agosto 2017, n. 4, che richiede l’assenza di precedente assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato in qualunque forma, concesso da enti pubblici. È pacifico l’acquisto di un immobile abitativo in data antecedente alla partecipazione all’avviso.
Dalla documentazione di causa risulta che l’immobile è stato venduto al ricorrente da Aler ai sensi della L.R. 20 aprile 1985, n. 31, la cui disciplina di riferimento offre in vendita gli alloggi mediante asta riservata ai soggetti aventi i requisiti previsti per l’accesso all’edilizia agevolata. Il Collegio valorizza altresì il vincolo di non alienazione decennale e il diritto di prelazione in favore di Aler previsti dal contratto di compravendita, elementi che confermano la natura di assegnazione in proprietà di un bene del patrimonio ERP.
Il Tribunale respinge l’argomento dell’acquisto al valore venale: è la stessa L. 8 agosto 1977, n. 513 a stabilire che il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale degli stessi. La circostanza del pagamento a prezzo di mercato non vale dunque a escludere la riconducibilità della fattispecie al criterio escludente.
Quanto alla perdita del bene per pignoramento immobiliare, il Collegio la ritiene irrilevante. La disposizione attribuisce esclusivo rilievo alla precedente assegnazione in proprietà, a prescindere dalle successive sorti del diritto dominicale: la ratio dell’istituto non è il vantaggio economico ritratto dal singolo, ma la circostanza oggettiva dell’avvenuto accesso all’intervento pubblico.
Il Collegio richiama il proprio precedente (13 dicembre 2021, n. 2794) per affermare la ragionevolezza del criterio: esso evita che le scarse risorse pubbliche si concentrino in capo a un numero ristretto di soggetti, a scapito di chi non ha mai beneficiato di aiuti pubblici per l’acquisto immobiliare. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese; resta confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio della liquidazione a separato provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.