Contributi ponte radio dovuti dalla concessionaria pubblica anche per l’attività in concorrenza (Cons. Stato n. 269 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I contributi per i collegamenti in ponte radio previsti dall’art. 2-bis dell’Allegato n. 10 al d.lgs. n. 259/2003 non costituiscono prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., ma corrispettivo di una relazione sinallagmatica con l’amministrazione. Essi sono dovuti non solo dalle imprese titolari di autorizzazione generale, ma anche da chi eserciti l’attività di operatore di rete in forza del diritto d’uso delle frequenze. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta al pagamento per l’attività svolta in regime di libera concorrenza, restando l’esenzione limitata ai collegamenti strumentali al solo servizio pubblico.

Il Fatto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha chiesto alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo il pagamento di euro 302.271,50 a titolo di contributi annui per i collegamenti in ponte radio per l’anno 2016, richiamando l’art. 2-bis dell’Allegato n. 10 al d.lgs. n. 259/2003, introdotto dall’art. 5, comma 1, lett. b), della legge n. 115/2015. La società ha versato con riserva di ripetizione e ha impugnato la nota impositiva, unitamente alla circolare ministeriale.

Il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il motivo relativo ai contributi per gli anni 2014 e 2015 e ha accolto quello principale, annullando la richiesta per il 2016 sul presupposto della natura impositiva della prestazione e dell’estraneità della concessionaria alla categoria delle imprese titolari di autorizzazione generale. Il Ministero ha proposto appello principale; la società ha resistito e ha spiegato appello incidentale sulla declaratoria di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della prestazione. Richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 25755/2023 e la propria sentenza n. 1623/2023, esclude la natura tributaria sia dei contributi per i diritti d’uso sia dei diritti amministrativi. Le somme costituiscono il corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa o la compartecipazione ai costi di gestione e controllo del regime autorizzatorio, con una relazione sinallagmatica tra prestazione privata e attività pubblica. Manca, dunque, il presupposto dell’art. 23 Cost.

Il secondo passaggio riguarda l’individuazione dei soggetti obbligati. La Corte ritiene che rilevi non il nomen del titolo, ma l’esercizio sostanziale dell’attività di operatore di rete in virtù di un titolo amministrativo. La società svolge l’attività anche in regime di libera concorrenza, sulla base del diritto d’uso rilasciato con provvedimento del 28 giugno 2012, che all’art. 6 impone espressamente di corrispondere contributi e diritti amministrativi.

La clausola del contratto di servizio richiamata dall’appellata, che esonera dal pagamento di ulteriori canoni, si riferisce ai soli collegamenti mobili necessari al servizio pubblico e non copre l’attività concorrenziale. Depongono in tal senso la contabilità separata imposta dal contratto di servizio e il divieto di finanziamento incrociato. L’esclusione della concessionaria dal contributo per l’attività in concorrenza integrerebbe, secondo il Collegio, un aiuto di Stato illegittimo e lesivo della concorrenza.

Quanto alla modifica introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 4), del d.lgs. n. 48/2024, che menziona espressamente i titolari di diritti d’uso, la Corte ne afferma la portata ricognitiva e non innovativa, trattandosi di obbligo già inerente all’assegnazione delle frequenze. L’appello principale è quindi accolto e il primo motivo del ricorso originario respinto.

L’appello incidentale è infondato. Il passaggio della nota relativo agli anni 2014 e 2015 ha carattere meramente endoprocedimentale e informativo, preannunciando una successiva e autonoma nota di pagamento: difetta l’attualità della lesione. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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