Contributi post sisma: giurisdizione del giudice ordinario sul diniego (TAR Emilia-Romagna n. 217 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi destinati alla ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spetta alla cognizione del giudice ordinario. L’attività dell’amministrazione è infatti rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela dei soggetti danneggiati, cosicché le relative posizioni assumono consistenza di diritti soggettivi. La materia resta estranea all’uso e all’assetto del territorio e non integra alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il riconoscimento del contributo in concreto spettante non comporta valutazione discrezionale, nemmeno tecnica, ma mera applicazione di criteri predeterminati dal legislatore.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna, nella qualità di commissario delegato per la ricostruzione post sisma maggio 2012, ha dichiarato la non ammissibilità a finanziamento dell’istanza di contributo presentata il 13 maggio 2021. Il diniego si fondava sulla pretesa non coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del bando, non ritenendolo idoneo alla ricostituzione di normali condizioni di vita sociale nell’area interessata.
La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’ordinanza commissariale n. 2/2019, oltre a eccesso di potere, rivendicando la spettanza del contributo. Ha premesso la giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che i requisiti del beneficio non fossero predeterminati dalla legge né dal bando. L’amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di giurisdizione. Richiama la propria consolidata giurisprudenza, che ha da tempo escluso la giurisdizione amministrativa per le controversie in materia di concessione di contributi post sisma, citando tra le altre le decisioni della Sezione Prima del 22 dicembre 2020, n. 852, del 9 marzo 2020, n. 198 e del 7 febbraio 2020, n. 122, nonché della Sezione Seconda del 14 aprile 2022, n. 334 e dell’8 gennaio 2021, n. 8.
Il Tribunale richiama poi i tre pareri resi dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato n. 509 del 2019, n. 1580 del 2019 e n. 1999 del 2019 su altrettanti ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, con i quali è stata fatta propria la decisione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 8115 del 2017. In quella sede, in regolamento preventivo di giurisdizione, si è affermata l’attribuzione di tale contenzioso al giudice ordinario.
Il percorso argomentativo muove dalla natura vincolata dell’attività amministrativa. I benefici accordati ai privati dopo eventi sismici sono erogazioni in cui l’amministrazione applica rigorosamente i criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati. Tali posizioni hanno consistenza di diritti soggettivi. La materia non è ricompresa nell’urbanistica e nell’edilizia, perché estranea all’uso e all’assetto del territorio, donde la non configurabilità di un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998 e della legge n. 205 del 2000.
Il riconoscimento del diritto al contributo in concreto spettante, quindi siccome quantificato, non comporta una valutazione discrezionale, neppure tecnica, ma costituisce mera applicazione di criteri predeterminati dalla legge, sia pure attraverso i necessari riscontri tecnici dalla stessa previsti. A tale conclusione convergono, secondo il Collegio, tanto la giurisprudenza amministrativa quanto quella ordinaria, che individuano nel giudice ordinario il giudice naturale dei diritti soggettivi.
Il Tribunale dichiara pertanto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la giurisdizione al giudice ordinario, presso il quale la ricorrente potrà riassumere il giudizio entro il termine di cui all’art. 11 cod. proc. amm.. Le spese processuali sono integralmente compensate tra le parti per giusti motivi.
Nota della Redazione
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