Ammonimento del Questore per stalking: bastano indizi e pericolo potenziale (TAR Emilia-Romagna n. 218 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 svolge funzione di prevenzione e dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612-bis cod. pen. e non presuppone la piena prova della responsabilità dell’ammonito. È sufficiente un quadro istruttorio che, anche sul piano indiziario, evidenzi un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a ledere la riservatezza della vita di relazione o l’integrità della persona anche solo potenzialmente. Il giudizio è prognostico ex ante e riguarda un mero pericolo. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato ai casi di insussistenza manifesta dei presupposti di fatto, di manifesta irragionevolezza e sproporzione, senza sostituzione nella valutazione di merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Bologna, in data 23 giugno 2023, gli ha intimato di tenere una condotta conforme alla legge e di astenersi dal compiere molestie assillanti nei confronti dell’ex compagna e atti vessatori verso terzi legati alla persona offesa.
L’atto si fonda sulle dichiarazioni della donna, secondo cui, dopo la fine della relazione nell’aprile 2023, il ricorrente avrebbe inviato messaggi offensivi e assillanti, l’avrebbe pedinata e si sarebbe rivolto a conoscenti per ottenere informazioni su di lei. Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti, l’attendibilità delle dichiarazioni, lo stato di ansia e il difetto di istruttoria, chiedendo anche il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i tre motivi, connessi sul piano logico-giuridico, e li ritiene infondati. Muove dalla natura dell’ammonimento: misura di prevenzione avanzata che non richiede la prova piena del reato, ma può fondarsi su un quadro istruttorio di tipo indiziario, secondo la logica dimostrativa probabilistica propria del diritto amministrativo della prevenzione (Consiglio di Stato n. 4127/2015, n. 1085/2019, n. 758/2019, n. 2108/2019, n. 2494/2023).
La valutazione dell’Amministrazione non accerta responsabilità, ma prevenire la commissione di reati mediante un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di un mero pericolo. Il potere è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale si arresta davanti alla manifesta irragionevolezza, alla sproporzione o alla insussistenza manifesta dei presupposti di fatto.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene il provvedimento congruamente motivato e immune dai vizi denunciati. L’istruttoria non si è limitata alla dichiarazione della controinteressata, ma ha acquisito gli scritti difensivi del ricorrente, le testimonianze di terzi e gli elementi oggettivi, in particolare i messaggi WhatsApp. Lo stesso ricorrente ha ammesso condotte offensive, pur ridimensionandole e giustificandole come sfogo di rabbia: circostanza che, secondo il Tribunale, accresce l’attenzione sui possibili sviluppi futuri anziché scriminare i fatti.
Quanto allo stato di ansia, il Tribunale osserva che è sufficiente che l’evento lesivo sia anche solo paventato, poiché la misura è volta a prevenire e non a punire. Rileva la condizione soggettiva di disagio riferita dalla persona offesa, a prescindere dalla dimostrazione di una vera malattia psichica (Consiglio di Stato n. 2494/2023). Sulla pretesa lesione del diritto di difesa per il diniego di accesso alle testimonianze, il Collegio rileva che il ricorrente avrebbe potuto impugnare quel diniego in sede giurisdizionale.
Il ricorso e le domande in esso formulate sono quindi respinti. Le spese sono compensate in ragione della delicatezza della vicenda e della costituzione solo formale dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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