Contributi scuole paritarie: requisito dei 15 alunni valutato all’avvio dell’anno (TAR Sardegna n. 475 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi ministeriali alle scuole paritarie dell’infanzia, il requisito del numero minimo di quindici alunni per sezione, previsto dall’art. 6, comma 5, del DM n. 61/2021, si riferisce alle sezioni effettivamente costituite e funzionanti all’avvio dell’anno scolastico. Il diritto alla contribuzione si matura, pertanto, al momento della costituzione e dell’avvio dell’attività delle classi, non essendo richiesto che il requisito numerico permanga per l’intera durata dell’anno. La successiva riduzione degli iscritti non determina il venir meno del contributo già maturato. La prescrizione che impone il mantenimento del requisito per tutto l’anno scolastico, introdotta solo per gli anni successivi, ha portata innovativa e non interpretativa, con conseguente irretroattività.

Il Fatto

La ricorrente gestisce una scuola dell’infanzia paritaria, riconosciuta ai sensi della legge n. 62/2000. Per l’anno scolastico 2020/2021 la struttura aveva attivato due sezioni, ciascuna composta da quindici alunni all’avvio delle attività, come risultava dalla dichiarazione di regolare funzionamento trasmessa all’amministrazione scolastica regionale.

Con il provvedimento di riparto dei contributi ministeriali ordinari, l’Ufficio Scolastico Regionale riconosceva alla ricorrente il contributo per una sola sezione. La ragione risiedeva nel fatto che, a seguito del trasferimento di un alunno avvenuto nel gennaio 2021, una sezione era rimasta con quattordici iscritti. Di qui la domanda di annullamento del riparto e di condanna al pagamento della quota relativa alla seconda sezione, con accessori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta anzitutto il dato fattuale, non contestato dall’amministrazione: all’avvio dell’anno scolastico la scuola operava con due sezioni di quindici allievi ciascuna. Il punto controverso è quindi esclusivamente interpretativo e riguarda il momento al quale riferire il requisito numerico posto dall’art. 6, comma 5, del DM n. 61/2021, che subordina il contributo alle sezioni funzionanti con un minimo di quindici alunni.

Il Tribunale ritiene che la disposizione, in assenza di ulteriori indicazioni temporali, vada letta nel senso che il diritto alla contribuzione si matura all’avvio dell’anno scolastico. È in quel momento, infatti, che la scuola decide, sulla base degli iscritti, di attivare o meno una sezione e di sostenere i relativi costi, in particolare quelli del personale docente. L’assetto strutturale così costituito è quello ritenuto meritevole di contribuzione.

La tesi dell’amministrazione, secondo cui il requisito dovrebbe permanere per tutto l’anno e verificarsi al momento dell’erogazione, non viene condivisa. Nemmeno risulta decisiva l’eccezione sull’irritualità della dichiarazione di regolare funzionamento, poiché l’adempimento dell’inserimento dei dati nell’anagrafe nazionale è previsto senza termine perentorio e, in ogni caso, avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio. Il fondamento del provvedimento negativo risiede dunque in un’errata lettura del quadro normativo, avendo l’amministrazione ritenuto che la riduzione di un alunno a gennaio facesse venir meno un requisito già definitivamente maturato.

Il Collegio trae ulteriore conferma dal rilievo che l’USR, per l’anno scolastico successivo, ha introdotto con apposita comunicazione l’onere di mantenere il requisito per tutta la durata dell’anno, a pena di perdita del contributo. La portata innovativa di tale prescrizione impedisce di attribuirle natura interpretativa e valenza retroattiva. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento in parte qua del riparto e condanna dell’amministrazione al pagamento della somma di 13.079,33 euro, oltre maggiorazioni di legge. Le spese sono compensate per la peculiarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *