Contributo accesso condizionato inapplicabile al fornitore di pacchetti televisivi (Cons. Stato n. 9356 del 20.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attività di commercializzazione di pacchetti di canali televisivi non integra la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica e non è quindi soggetta al contributo previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 259/2003 e dall’art. 1 dell’allegato 10 allo stesso Codice. Ciò che caratterizza il servizio di comunicazione elettronica è la trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, intesa in senso tecnico come servizio principale e prevalente. L’impresa che si limita a utilizzare la rete per instradare i propri contenuti ai propri utenti non produce una rete né un servizio di comunicazione elettronica. Nessuna delle attività contemplate dagli artt. 2 e 31 del d.lgs. n. 177/2005 è assimilabile a un servizio di comunicazione elettronica. La pretesa impositiva è pertanto infondata e sorge l’obbligo di restituzione di quanto versato.

Il Fatto

Una società operante nella commercializzazione di pacchetti di canali televisivi riceveva dal Ministero dello Sviluppo Economico due note con cui le veniva richiesto il pagamento del contributo per i servizi di accesso condizionato. La società impugnava gli atti chiedendo l’accertamento negativo dell’obbligo di pagare i diritti amministrativi e la restituzione degli importi corrisposti per le annualità 2010 e 2011.

Il TAR Lazio, sezione terza stralcio, respingeva il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo che la società fornisse servizi di accesso condizionato e rientrasse nella nozione di fornitore di servizi di comunicazione elettronica. La società proponeva appello, deducendo l’erronea qualificazione della propria attività e l’illegittimità della pretesa contributiva. I Ministeri resistevano, chiedendone la reiezione; il Ministero dell’Economia riproponeva l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I provvedimenti impositivi sono stati adottati dal Ministero dello Sviluppo Economico e non risulta che la società abbia versato somme a tale titolo al Ministero dell’Economia, con conseguente esclusione di un obbligo restitutorio in capo a quest’ultimo.

Nel merito il Collegio richiama la sentenza n. 9725 del 13 novembre 2023 della Sezione Settima, resa su provvedimenti di contenuto identico. Quel precedente, muovendo dall’analisi della disciplina eurounitaria e nazionale, ha escluso che l’attività di commercializzazione di pacchetti di canali televisivi possa qualificarsi come servizio di comunicazione elettronica.

Il percorso argomentativo si fonda su una lettura tecnica della nozione. Ciò che caratterizza il servizio di comunicazione elettronica è la trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, che costituisce il servizio principale e prevalente offerto. L’impresa che offre i propri programmi tramite Internet non produce una rete elettronica né un servizio di comunicazioni elettroniche: si limita a utilizzare la rete per instradare i propri contenuti, la cui codificazione in byte è solo veste esteriore. Per rendere possibili le proprie trasmissioni essa stessa si rivolge ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, circostanza che la esclude dal perimetro della previsione definitoria.

Il Collegio aggiunge che nessuna delle attività contemplate dagli artt. 2 e 31 del d.lgs. n. 177/2005, oggetto dell’autodichiarazione della società, rientra tra i servizi di comunicazione elettronica. La legge le disciplina in modo diverso, con specifici obblighi descritti nell’allegato I, parte I, e diversi da quelli previsti per i servizi di comunicazione elettronica, con conseguente esonero dal contributo.

Il richiamo al considerando n. 2 della direttiva 2002/19/CE e al considerando n. 45 della direttiva 2002/22/CE conferma l’esclusione: l’offerta di vendita di un pacchetto di servizi radiofonici o televisivi non è disciplinata dal quadro normativo comune. Il Collegio condivide tali considerazioni e le ribadisce per l’identità delle parti e del contenuto del provvedimento impugnato. L’appello è quindi accolto, con accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, declaratoria di infondatezza della pretesa ministeriale e obbligo di restituzione di quanto versato. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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