Obbligo vaccinale sussiste anche durante il congedo per malattia (TAR Sicilia n. 1661 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, imposto al personale delle forze di polizia dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, non è condizionato all’effettivo e attuale svolgimento del servizio. Esso è ancorato al solo dato astratto e generale dell’appartenenza del dipendente alla categoria selezionata dal legislatore, cosicché l’assenza dal lavoro per congedo o malattia non integra causa di esonero. Le uniche deroghe ammesse sono quelle tassative dell’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021, fondate su specifiche condizioni cliniche documentate. Ne consegue la legittimità del provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa e dalla retribuzione adottato per l’inadempimento, nonché il rigetto delle pretese restitutorie e risarcitorie connesse.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al personale delle forze di polizia, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore ha disposto la sospensione dallo svolgimento dell’attività lavorativa, senza retribuzione, per l’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione anti SARS-CoV-2. Ha impugnato altresì la lettera di invito alla vaccinazione e ogni atto presupposto.
Oltre all’annullamento, ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale, per la mancata corresponsione della retribuzione, e del danno esistenziale ex art. 30 c.p.a. Ha dedotto l’illegittimità della sospensione per insussistenza dell’obbligo durante il periodo di astensione dal servizio, avendo ricevuto la notifica mentre si trovava in congedo per malattia, oltre a numerosi profili di contrasto con la normativa eurounitaria e con la Costituzione, chiedendo in subordine la rimessione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde, per economia processuale, dall’esame delle eccezioni di rito, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso. Il nucleo della decisione riguarda la dedotta violazione dell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, che secondo il ricorrente richiederebbe la presenza in servizio del dipendente. Il Tribunale richiama il prevalente indirizzo giurisprudenziale, anche proprio, secondo cui la norma non condiziona l’obbligo all’effettivo svolgimento del servizio e consente deroghe solo nelle ipotesi tassative del comma 2, ossia in caso di accertato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico curante o dal medico vaccinatore (Cons. Stato, sez. III, 28.03.2024, n. 2925; Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2023, n. 8329).
La ratio decidendi accolta è che la violazione dell’obbligo è ancorata al solo dato astratto e generale dell’appartenenza alla categoria selezionata dal legislatore, senza che assuma rilievo l’assenza dal luogo di lavoro per l’intero periodo di vigenza dell’obbligo. Il congedo per malattia non rientra quindi tra le ipotesi di stretta interpretazione che giustificano l’esonero. Tale conclusione è coerente con la finalità delle norme, che non è solo quella di prevenire il contagio nell’ambiente di lavoro, ma più in generale di assicurare la copertura vaccinale di interi comparti lavorativi (Corte cost. n. 185 del 2023; Corte cost. n. 186 del 2023).
Quanto agli altri motivi, il Collegio li ritiene tutti infondati. I vaccini sono stati regolarmente autorizzati dalla Commissione europea con procedura di autorizzazione condizionata, poi convertita in standard; la sicurezza e validità scientifica è ormai approdo definitivo secondo la Consulta (Corte cost. nn. 14, 15 e 16 del 2023). L’obbligo vaccinale non è soggetto a prescrizione medica né a consenso dell’interessato, essendo la legge a imporlo. Non sussiste contrasto con il diritto eurounitario, richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla legittimità delle vaccinazioni obbligatorie.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 15/2023, ha ritenuto non irragionevole né sproporzionato il contemperamento tra libertà di cura del singolo e interessi della collettività, principio applicabile anche ai militari e ai membri delle forze di polizia. Il Collegio esclude quindi ulteriori profili per rimettere la questione alla Consulta. Le doglianze sul consenso informato e sulla risoluzione del Parlamento europeo sono giudicate generiche e prive di rilevanza. Da ultimo, risultano prive di fondamento le pretese restitutorie e le istanze risarcitorie, queste ultime del tutto generiche e sfornite di prova sul danno esistenziale.
Il ricorso è pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese di giudizio per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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