L’amministrazione inottemperante e il commissario ad acta per il giudicato (TAR Calabria n. 1945 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta all’integrale adempimento della pretesa creditoria accertata da un provvedimento giurisdizionale divenuto esecutivo. Il debitore pubblico, ritualmente intimato, ha l’onere di provare di avervi dato integrale esecuzione. In mancanza, sussistono tutti i presupposti per l’accoglimento dell’azione, con assegnazione di un termine per l’adempimento e nomina del commissario ad acta in caso di inerzia, restando a carico dell’amministrazione inadempiente il compenso del commissario e le spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente agiva in ottemperanza per la mancata, piena esecuzione da parte del Comune debitore del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Crotone, con il quale era stato ingiunto all’ente locale il pagamento di euro 413.720,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio. Il decreto era divenuto esecutivo in assenza di opposizione e rinotificato come tale.
Nelle more, il Comune aveva corrisposto solo una somma parziale, riducendo il credito residuo a euro 380.998,94 a titolo di sorte capitale, oltre interessi di mora. La società insisteva quindi per la dichiarazione di parziale inottemperanza, per l’ordine di pagamento e per la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e qualifica la domanda come azione di ottemperanza volta a conseguire l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo. Rileva che il provvedimento monitorio era divenuto esecutivo e che l’ente era stato ritualmente intimato.
Il punto centrale dell’argomentazione riguarda la distribuzione dell’onere probatorio. Il Comune debitore, pur avendo avuto modo di difendersi, non ha dato prova di avere dato integrale esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Tale dimostrazione costituiva suo onere. La parziale corresponsione, di per sé, non esaurisce l’obbligo di adempimento.
Da qui la conclusione del Tribunale: sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il Collegio dichiara quindi l’obbligo del Comune di ottemperare integralmente al giudicato, detratto quanto già corrisposto.
Il Tribunale assegna all’ente il termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. In caso di inerzia, a provvedervi è chiamato, quale commissario ad acta, il Segretario Generale del Comune di Petilia Policastro, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario, avvalendosi dei poteri necessari, provvederà a seguito di istanza diretta della parte ricorrente; il relativo compenso è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 3.773,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese generali al 15%, IVA e CPA, sono parimenti poste a carico dell’ente. La sentenza è ordinata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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