Prelievo latte, atti della riscossione impugnabili solo per vizi propri (Cons. Stato n. 1284 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di riscossione che fa seguito a una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo e autonomo atto impositivo è impugnabile unicamente per vizi propri, non anche per i vizi che attengono agli atti presupposti. Le censure relative alla validità della cartella e alla esistenza e quantificazione del credito, così come le eccezioni di prescrizione, vanno fatte valere, a pena di decadenza, mediante l’impugnazione dell’atto che le ha generate. La violazione del diritto eurounionale da parte del provvedimento si risolve in un vizio di annullabilità, e non di nullità, con la conseguenza che il vizio non è contestabile oltre il termine impugnando gli atti a valle. Il consolidamento dell’atto inibisce la deduzione di vizi derivati e non impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Il Fatto
Un’azienda agricola ha impugnato davanti al TAR Veneto l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione per un residuo ruolo AGEA, relativo a prelievi latte, interessi e oneri, in riferimento a una cartella inerente alle campagne 2002/2003 e 2004/2005. La ricorrente ha contestato l’atto di iscrizione a ruolo, il ruolo e la cartella presupposta, deducendo la prescrizione del credito, la nullità del ruolo per carenza di potere, la mancata notifica degli atti presupposti e il contrasto con le pronunce della Corte di giustizia UE.
Il TAR ha accolto il ricorso per l’annata 2004/2005 e lo ha respinto per il prelievo 2002/2003, compensando le spese. La ricorrente ha appellato la statuizione di rigetto e la compensazione, riproponendo i motivi dal II al X del ricorso introduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma l’impostazione del primo giudice. Gli atti impugnati sono meri atti propedeutici alla riscossione, preceduti dagli atti di accertamento del credito: poiché oggetto dell’impugnazione è un atto riferito a pregresse debenze già accertate, esso è sindacabile solo per vizi propri. Le censure che non deducono vizi propri, ma l’illegittimità derivata dagli atti presupposti, sono pertanto inammissibili.
Sul versante della prescrizione, la Corte ricorda il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, dell’atto successivo ad altro divenuto definitivo, richiamando Cass. n. 37259/2021 e le più recenti Cass. civ., sez. trib., n. 1043 del 2026 e n. 28862 del 2025. Quanto al ricevimento della cartella, la relata depositata dall’amministrazione fa presumere la conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c., secondo il principio di vicinanza della prova.
Il termine prescrizionale è stato inoltre interrotto e sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza del TAR Veneto n. 1304 del 2021. Il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 c.c. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore in forma impugnatoria; l’estinzione del processo, assimilabile alla perenzione, non fa perdere l’effetto interruttivo permanente. Da ciò l’irrilevanza del quesito pregiudiziale.
Nel merito, le censure sono comunque infondate. La dedotta nullità del ruolo è in realtà un vizio di illegittimità, non idoneo a caducare gli atti successivi. L’art. 1, comma 543, legge n. 228/2012 non si estende alla riscossione del prelievo, retta dal principio di continuità dell’art. 8-quinquies d.l. n. 5/2009. Il contrasto con il diritto UE integra una mera annullabilità, soggetta al termine di decadenza. La Corte respinge infine i rilievi su Registro Debitori, compensazioni PAC e motivazione degli interessi, richiamando Cass. civ., sez. un., n. 22281/2022. L’appello è respinto, con conferma della compensazione delle spese di primo grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1335 c.c. – Presunzione di conoscenza
- Art. 2943 c.c. – Interruzione da parte del titolare
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione