Onere della prova sulla risalenza del manufatto e affidamento in edilizia (TAR Sicilia n. 108 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, destinatario dell’ingiunzione di demolizione, l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, collocandone la realizzazione in epoca anteriore alla legge n. 765/1967, che ha esteso l’obbligo di previa licenza edilizia alle costruzioni fuori dal centro urbano. Tale criterio di riparto discende dal principio di vicinanza della prova, poiché solo il privato dispone degli elementi idonei a radicare la certezza sull’epoca di edificazione. Le ordinanze che sanzionano l’attività edilizia abusiva sono atti vincolati: non richiedono valutazione dell’interesse pubblico concreto, né comparazione con gli interessi privati, e non ammettono alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia il provvedimento adottato all’esito di procedimento avviato su istanza di parte. L’errata indicazione di un termine inferiore a quello di legge per la demolizione integra irregolarità non invalidante, con effetto di differire l’inottemperanza al decorso del termine corretto.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di una pluralità di immobili, tra cui un manufatto adibito a civile abitazione e un magazzino, oggetto di un sopralluogo della Polizia Municipale nel novembre 2019. All’esito degli accertamenti l’Amministrazione contestava la realizzazione, in assenza di concessione edilizia e dei nullaosta della Soprintendenza e del Genio Civile, di un manufatto in sostituzione di uno preesistente di superficie inferiore, nonché l’ampliamento del magazzino, opere collocate tra il 2015 e il 2017. Il Comune adottava quindi una prima ordinanza di demolizione nell’aprile 2021, poi revocata e sostituita dall’ordinanza del 6 maggio 2021, con contestuale nuova ingiunzione a demolire.

Il ricorrente impugnava l’atto deducendo due motivi, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno. Il Comune si costituiva eccependo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, la difesa del ricorrente sostiene che le opere risalirebbero a epoca anteriore al 1967 e che quindi non necessiterebbero di titolo abilitativo. Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere probatorio sulla risalenza grava sul privato, in applicazione del principio di vicinanza della prova, non potendo l’Amministrazione accertare materialmente la situazione dell’intero territorio (Cons. Stato sez. II n. 858 del 26.01.2024).

Nel caso concreto l’onere non è soddisfatto. L’aerofotogrammetria depositata dal Comune dimostra che prima del luglio 1967 sul terreno non insisteva alcun manufatto; le ortofoto coeve confermano l’assenza delle costruzioni. La perizia prodotta dal ricorrente si fonda solo sulle qualità costruttive, elemento insufficiente a datare le opere anteriormente al 1967. Le difese sul punto risultano quindi inammissibili nel loro nucleo probatorio.

Quanto al secondo motivo, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’atto: i provvedimenti in materia sono adottati all’esito di procedimento avviato su istanza di parte, con conseguente irrilevanza dell’omissione (Cons. Stato sez. VII n. 5606 del 25.06.2024). Sulla scarsa intellegibilità dell’ordinanza, notificata priva di una pagina, il Collegio ritiene che l’integrazione in giudizio delle parti mancanti non determini illegittimità, non essendo assoluto il divieto di integrazione della motivazione e vertendo su atti vincolati ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990 (Cons. Stato sez. IV n. 6620 del 23.07.2024).

Sulla dedotta lesione dell’affidamento, il Tribunale ribadisce che i provvedimenti repressivi dell’abuso edilizio sono atti vincolati, che non richiedono motivazione sull’interesse pubblico concreto e rispetto ai quali non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione della situazione abusiva (TAR Napoli sez. IV n. 6238 del 13.11.2023).

Infine, l’indicazione di un termine di trenta giorni per la demolizione, in luogo di quello di legge, costituisce irregolarità non inficiante: fino al decorso del termine corretto di novanta giorni non si configura inottemperanza all’ordine demolitorio. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *