Sospensione dei fondi comunitari e notizie circostanziate degli organi di controllo (TAR Sicilia n. 2221 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sospensione dei procedimenti di erogazione dei contributi comunitari, l’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 non richiede un definitivo livello di certezza degli elementi di fatto oggetto delle notizie provenienti dagli organismi di accertamento e controllo. È la stessa provenienza da tali organi a garantire quel minimo livello di riscontro idoneo a fondare il provvedimento cautelare. Una volta ricevuta la comunicazione di fatti circostanziati, l’organismo pagatore è esentato dal condurre un’istruttoria approfondita ed esaustiva, essendo il potere di sospensione previsto come obbligatorio e non sottraibile per ragioni di opportunità. La fondatezza nel merito della notizia di indebita percezione non incide sulla legittimità della sospensione, ma rileva solo ai fini del definitivo accertamento dell’indebito.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui AGEA aveva disposto la sospensione del procedimento di erogazione dei contributi comunitari, a seguito della mera ricezione di una segnalazione della Guardia di Finanza. In quella segnalazione si contestava al legale rappresentante l’indebita percezione di contributi nell’ambito del PSR – Misura 123, campagna 2009. La società deduceva violazione del giusto procedimento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del legittimo affidamento e dei principi di proporzionalità e presunzione di innocenza.

Il Collegio, con ordinanza cautelare, aveva respinto la domanda sul rilievo della finalità meramente cautelare del provvedimento. All’udienza di smaltimento la difesa chiedeva un rinvio in vista della prossima decisione dei giudizi penali; il Collegio rigettava l’istanza e tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio nega anzitutto la fondatezza dell’istanza di rinvio. Rilevano la risalenza della controversia e la circostanza che l’eventuale decisione di primo grado dei giudizi penali resta comunque soggetta a impugnazione. Il provvedimento impugnato ha natura cautelativa e va sindacato con riguardo alle condizioni fattuali esistenti al momento della sua adozione.

Il primo motivo è respinto. Le censure di carattere formale, e in particolare il mancato avviso di avvio del procedimento, si risolvono al più in irregolarità non invalidanti ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241/1990. Il privato deve allegare specificamente gli elementi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto del provvedimento. Nel caso concreto la ricorrente non indica tali circostanze.

Quanto al secondo motivo, la sospensione è sufficientemente motivata per relationem con riferimento a contestazioni gravi e circostanziate di possibile rilievo penale. L’art. 33 d.lgs. n. 228/2001 non esige un definitivo livello di certezza dei fatti. Il Collegio richiama TAR Sardegna, sez. I, n. 790 del 2018 e TAR Lazio, Roma, n. 13770/2022 sulla disponibilità degli atti in caso di motivazione per relationem, nonché TAR Catania, sez. III, n. 2611 del 2023 e Cons. Stato, sez. III, n. 114 del 2017. Una volta ricevuta la comunicazione di fatti circostanziati, AGEA è esentata dall’istruttoria approfondita.

Il terzo motivo è infondato. Ai fini della sospensione non rileva la fondatezza nel merito delle accuse. Il potere è previsto come obbligatorio e l’Agenzia non può sottrarsi per ragioni di opportunità, salvo che sia intervenuto un definitivo accertamento dei fatti, non risultante agli atti.

Il quarto e il quinto motivo sono respinti. Le contestazioni penali investono la rappresentazione di una spesa non veritiera e operazioni contabili illecite. Quanto al legittimo affidamento, mancano il requisito oggettivo del consolidamento nel tempo e quello soggettivo della buona fede non colposa, richiamandosi Cons. Stato, sez. III, n. 4392 del 2020 e TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 11742/2022. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle modalità di svolgimento e della risalenza della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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