Contributo di costruzione con metodo parametrico legittimo senza computi del privato (TAR Lombardia n. 1405 del 09.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo di costruzione, qualora il privato non fornisca il computo metrico estimativo richiesto dall’Amministrazione, questa può procedere all’accertamento officioso del contributo secondo il metodo parametrico, fondato su valori medi per tipologia edilizia aggiornati e sulla maggiorazione prevista dalla normativa regionale. Tale metodologia è ragionevole quando si basa su dati rinvenienti da computi presentati al Comune, da interviste a imprese del settore e da pubblicazioni tecniche specializzate. Il ricalcolo integrale del contributo, commisurato all’intera SLP di progetto, è legittimo ove le autoliquidazioni precedenti fossero affette da errori iniziali nella valorizzazione delle quote a destinazione “funzioni compatibili” e nella mancata considerazione delle DIA onerose. L’inerzia del privato nella produzione documentale giustifica il ricorso ai valori parametrici anche per la quota commisurata al costo di costruzione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Lombardia la nota del Comune di Milano del 20 settembre 2017, con cui era stato rideterminato il contributo di costruzione relativo a un intervento edilizio realizzato nel capoluogo lombardo, e il successivo invito al versamento di un conguaglio di oltre 356.000 euro. La rideterminazione muoveva dal rapporto dell’8 settembre 2017, che aveva calcolato il contributo in forma parametrica sull’intero ammontare delle opere. La società chiedeva altresì l’accertamento della non debenza della somma e del proprio diritto a un rimborso.
Con il ricorso si deducevano errore sui presupposti di fatto, difetto di motivazione e di istruttoria, per non avere il Comune tenuto conto del computo metrico allegato alla DIA del 2011 in occasione della variante con mutamento di destinazione d’uso. Si lamentavano poi eccesso di potere per sviamento e il carattere sostanzialmente sanzionatorio del provvedimento, oltre alla violazione dell’art. 16, comma 10, d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 48, comma 6, L.R. n. 12/2005 in relazione alla quota del costo di costruzione. Il Comune resisteva chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo dalla considerazione che il rapporto dell’8 settembre 2017 era versato in atti e che l’azione di rideterminazione trovava in esso la propria giustificazione. Ciò ha consentito di superare le doglianze sulla pretesa cripticità della metodologia utilizzata e sul merito della stessa.
Quanto alla richiesta di conguaglio, il TAR ha individuato due ragioni: la primigenia erronea valorizzazione delle quote di SLP a destinazione “funzioni compatibili”, a partire dalla variante del 2005, e l’omessa valorizzazione di due DIA onerose presentate nel 2011 e nel 2012. La ricorrente aveva applicato la sola tariffa industria alla SLP in eccedenza, senza procedere a una rivalutazione complessiva del contributo. Il Collegio ha ritenuto irrilevanti le distinzioni tra SLP industriale e SLP per funzioni compatibili: ciò che conta è la mancata corretta determinazione ab initio della complessiva SLP di progetto, che si era riverberata sulle determinazioni successive.
La rideterminazione dell’intero contributo, assumendo a riferimento congiuntamente la superficie industriale e quella per funzioni compatibili, ha condotto a un valore iniziale poi emendato in aumento, fino alla determinazione complessiva dovuta, applicate le riduzioni per il contenimento energetico e compresa la monetizzazione per l’aggravio di standard. Da qui la richiesta della differenza rispetto a quanto versato.
Sulla quota commisurata al costo di costruzione, il TAR ha rilevato che l’Amministrazione aveva richiesto i computi metrici per i titoli non autoliquidati e che il mancato riscontro della ricorrente aveva reso necessitato il ricorso al metodo parametrico. La metodologia, basata sull’individuazione dei costi medi e sull’applicazione della maggiorazione del 10%, è stata giudicata ragionevole perché fondata su dati di computi presentati al Comune, su interviste a imprese operanti nell’area metropolitana e su pubblicazioni tecniche specializzate. Il Collegio ha richiamato la propria precedente pronuncia (TAR Lombardia, I, 22 luglio 2021, n. 1803), secondo cui in assenza del computo metrico il Comune correttamente procede all’accertamento officioso. Le peculiarità della controversia hanno indotto alla compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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