Contributo taxi sotto valore di mercato e discrezionalità comunale (TAR Emilia-Romagna n. 213 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso straordinario per il rilascio di nuove licenze taxi, disciplinato dall’art. 3, commi 2 e 3, D.L. n. 104/2023, la valutazione del consistente e strutturale incremento della domanda è compiuta in astratto ed ex ante dal legislatore, con la conseguenza che non è richiesta ai Comuni un’ulteriore istruttoria sul fabbisogno. Il valore locale di mercato delle licenze costituisce solo il punto di partenza per la determinazione del contributo e non vincola l’Amministrazione al suo integrale pareggio. Il contributo può essere inferiore al valore di scambio, dovendosi evitare che i candidati preferiscano acquistare la licenza sul mercato anziché affrontare il concorso. Il fondo alimentato dai contributi ha natura indennitaria e non deve trasformarsi in un premio per il titolare storico. Non sussiste obbligo di tenere indenni gli operatori dal pregiudizio economico derivante dall’allargamento del mercato.
Il Fatto
Novantaquattro tassisti in servizio nel territorio comunale impugnano la delibera di Giunta con cui il Comune ha approvato le Linee guida per un concorso straordinario finalizzato all’assegnazione di 72 licenze, il successivo bando, il parere reso dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti e gli atti presupposti. Chiedono anche il risarcimento del danno da perdita di valore delle licenze possedute.
Secondo i ricorrenti, l’apertura del mercato a 72 nuovi operatori e la fissazione di un contributo molto inferiore al prezzo di mercato determinerebbero un deprezzamento delle licenze e pregiudicherebbero la possibilità di venderle all’attuale valore. Il Comune eccepisce la carenza di legittimazione e di interesse, oltre all’improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria, e nel merito chiede la reiezione. Si costituisce anche l’Autorità di Regolazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi relativi alla completezza dell’istruttoria. Il Comune ha ammesso di non disporre dei dati sulle richieste inevase, sui tempi di attesa e sulla produttività media delle vetture. Tale lacuna, tuttavia, è imputabile alla categoria dei tassisti, che ha disatteso le reiterate richieste dell’Amministrazione di fornire informazioni presenti nei propri registri. Invocare ora quel deficit contrasta con il principio di lealtà e correttezza processuale.
Il Tribunale rileva inoltre che l’Ente aveva già avviato un concorso ordinario, acquisendo segnalazioni di disservizi e dati sui flussi turistici e aeroportuali in crescita. Ciò che risulta dirimente è però la disciplina speciale del concorso straordinario: essa deroga alla procedura dell’art. 37, comma 2, lettera m), D.L. n. 201/2011 e non richiama la delibera ART n. 46/2022, riferita al procedimento ordinario. La necessità di ampliare l’offerta è già riconosciuta dal legislatore.
Il terzo motivo, sulle modalità di selezione per soli titoli, è inammissibile: i ricorrenti non hanno partecipato al concorso e rispetto al pregiudizio dedotto è indifferente l’identità dei vincitori, posto che tariffe e modalità del servizio sono predeterminate e il tassista non ha una propria clientela.
Sui motivi relativi al contributo, il Collegio osserva che il parere ART, seguito dal Comune, costituisce motivazione per relationem della determinazione finale. La stima del valore di mercato in 200.000 euro, basata sulle cessioni del 2023 al netto dei veicoli, non è censurabile; la perizia di parte, su periodo più ampio, è meno attendibile. Il valore di mercato è solo il punto di partenza: la norma non impone che il contributo lo pareggi e la ratio della disposizione richiede che la partecipazione risulti economicamente più appetibile dell’acquisto sul mercato. Il contributo di 150.000 euro, riducibile a 90.000, è quindi espressione di uso corretto della discrezionalità.
Quanto al fondo, esso ha natura indennitaria e non deve premiare chi ha occupato la posizione con priorità cronologica; la mancata indicazione dei criteri di ripartizione non inficia gli atti, potendo essere stabilita con provvedimenti successivi. L’ottavo motivo, sull’applicazione informatica, è inammissibile perché l’obbligo riguarda i soli nuovi titolari, ed è comunque infondato, trattandosi di dati anonimi e aggregati. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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