Ammissione alla classe successiva e PEI tardivo: la non ammissione resta eccezionale (C.G.A.R.S. n. 174 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’approvazione definitiva del Piano Educativo Individualizzato, fissato dall’art. 7, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 66/2017 e dall’art. 4 del d.i. n. 182/2020, non ha natura perentoria: la locuzione “di norma” e la funzione acceleratoria della previsione escludono che il ritardo incida sulla legittimità del giudizio di ammissione. L’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017 impone di tenere “a riferimento” il PEI, ma non istituisce alcun rapporto di stretta condizionalità tra adozione del Piano e valutazione finale. Nella scuola primaria, per l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, l’ammissione alla classe successiva costituisce la regola e la non ammissione l’eccezione, subordinata a decisione unanime dei docenti e a specifica motivazione. La discontinuità della frequenza e il livello di apprendimento “in via di prima acquisizione” non integrano di per sé gli estremi dell’eccezionalità.

Il Fatto

Il genitore esercente la responsabilità genitoriale su un alunno con disabilità impugna davanti al TAR Sicilia il provvedimento di ammissione del figlio alla classe quarta elementare. Il ricorrente sostiene che la valutazione finale non abbia tenuto conto delle risultanze del PEI, approvato in via definitiva solo il 21 giugno 2023, e che il giudizio di ammissione sia contraddittorio rispetto all’andamento effettivo dell’anno scolastico.

Il TAR, previo avviso ex art. 60 c.p.a., definisce il giudizio con sentenza in forma semplificata e respinge il ricorso, compensando le spese. Il genitore appella, riproponendo la tardività del Piano e la contraddittorietà della valutazione finale. Le Amministrazioni intimate resistono con atto di mera forma e memorie difensive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la cornice normativa. L’art. 7, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 66/2017 prevede che il PEI sia redatto in via definitiva “di norma” non oltre ottobre. L’avverbio esclude un termine perentorio e, soprattutto, esclude che dal ritardo discendano conseguenze sulla legittimità del Piano. La stessa logica emerge dall’art. 4 del d.i. n. 182/2020, che fissa al 31 ottobre l’approvazione definitiva sempre “di norma”, e dalle Linee guida ministeriali, che ammettono deroghe in presenza di ritardi nella nomina degli insegnanti o di frequenza irregolare.

Quanto all’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, la norma impone di tenere “a riferimento” il PEI nella valutazione di ammissione, ma non stabilisce alcuna stretta condizionalità tra adozione del Piano e giudizio finale. Il ritardo, quindi, non vizia di per sé il provvedimento.

Il Collegio verifica poi il concreto svolgimento dell’anno scolastico. Il PEI definitivo è del 21 giugno 2023, ma una prima bozza era stata trasmessa ai familiari nell’ottobre 2022 e una seconda nel gennaio 2023. I genitori, regolarmente convocati, hanno partecipato a una sola riunione del G.L.O., e l’alunno ha avuto periodi non brevi di mancata frequenza: circostanze che hanno inciso negativamente sull’iter di approvazione. L’Istituto ha comunque garantito, per l’intera cattedra, un’insegnante di sostegno in supplenza continuativa, e il verbale attesta che le misure del Piano sono state medio tempore applicate. La doglianza sulla mancanza di specializzazione della docente è respinta, risultando l’incarico conferito in conformità alla normativa vigente.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017: nella scuola primaria i docenti possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e con specifica motivazione, assunta all’unanimità. La legge non introduce deroghe per gli alunni con disabilità. Le circostanze segnalate dall’appellante — sostituzione dell’insegnante, assenza per infortunio, mancata esibizione dei registri — non integrano gli estremi dell’eccezionalità richiesta dalla norma. Il giudizio finale dà atto della frequenza discontinua e degli obiettivi differenziati raggiunti, senza contraddizioni intrinseche né rispetto alla valutazione intermedia.

L’appello è pertanto respinto; le spese del grado sono compensate in ragione della parziale novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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