Contributo unificato incluso nella condanna alle spese esecutiva con commissario ad acta (TAR Calabria n. 964 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo unificato costituisce un’obbligazione ex lege gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese, anche quando il giudice non ne faccia espressa menzione: la statuizione sulle spese include implicitamente l’obbligo di restituire alla parte vittoriosa quanto versato, senza necessità di correzione per errore materiale. In sede di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione, cui incombe l’onere di provare la piena esecuzione del giudicato. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il commissario ad acta nominato può provvedere anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione di una sentenza del TAR Catanzaro, non appellata e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Interno alla rifusione delle spese e competenze di lite, liquidate in € 3.305,00 oltre accessori di legge. La domanda riguarda il capo di condanna alle spese processuali e si estende alla richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo.

L’amministrazione intimata, regolarmente notificata, non si è costituita. Con memoria depositata il 21 maggio 2024 il ricorrente ha rilevato che la Prefettura di Cosenza aveva corrisposto € 4.882,40 per le competenze legali, senza però includere il contributo unificato versato per il processo, pari a € 650,00, di cui insiste per la condanna.

La Motivazione della Corte

Il giudice amministrativo muove dal rilievo che la sentenza ottemperanda ha autorità di cosa giudicata ed è stata ritualmente notificata all’amministrazione, con decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Su questa base verifica i presupposti dell’azione esecutiva.

Il punto centrale attiene al contributo unificato. Il Tribunale richiama il diritto vivente secondo cui anche in caso di omessa espressa statuizione lo stesso costituisce obbligazione ex lege a carico della parte soccombente per effetto della condanna alle spese, con la conseguenza che la relativa statuizione include implicitamente l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza necessità di correzione per errore materiale e restando il pagamento verificabile in sede esecutiva. Richiama sul punto TAR Napoli, sez. III, n. 3424 del 2023, Cass., sez. VI, ord. n. 2691 del 2016, Cass., sez. VI, ord. n. 18828 del 2015 e Cons. Stato, sez. III, n. 5991 del 2017.

Il Collegio rileva quindi che la pubblica amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001, di avere integralmente eseguito il provvedimento anche quanto al contributo unificato, né ha addotto fatti ostativi. Sussistono pertanto i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza sul rimborso, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm..

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne riconosce l’ammissibilità anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione nel termine di trenta giorni e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, quale commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, con distrazione, e in caso di mancata refusione al pagamento provvede il commissario, in virtù dei principi di economia processuale e di buon andamento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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