Concessioni demaniali marittime: la proroga tecnica non si nega senza gara (TAR Puglia n. 252 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il diniego opposto dall’amministrazione comunale all’istanza di proroga della concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, qualificabile come proroga tecnica ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022, quando l’ente non abbia previamente indetto la procedura selettiva né adottato un atto di indirizzo volto a indirla, non essendo logicamente consentito disporre una proroga funzionale alla conclusione di una gara mai avviata. Il richiamo, da parte del Comune, alla disciplina transitoria di un piano regolatore portuale adottato e non approvato nel termine triennale non può fondare il diniego, giacché la decadenza opera ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 della legge regionale n. 20/2001. È illegittima, per difetto dei presupposti, la revoca dell’autorizzazione all’occupazione dell’area fondata su circostanze non sopravvenute ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. Sono del pari illecite le condizioni che subordinano il titolo alla rinuncia al ricorso e alla rinuncia preventiva a ogni pretesa di proroga anche ex lege, perché prive di base normativa e non funzionali all’interesse pubblico.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per l’occupazione di uno specchio acqueo nel porto, destinato all’ormeggio di un’unità da diporto adibita al trasporto passeggeri. Il titolo, già prorogato fino al 31.12.2023, era prossimo alla scadenza. Con istanza di fine 2023 la società ha chiesto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 118/2022, l’ulteriore proroga annuale e, contestualmente, il rilascio di una nuova concessione secondo il piano regolatore portuale in corso di approvazione.

Il Comune ha opposto diniego alla proroga e intimato il rilascio dell’area entro fine anno. In corso di giudizio ha poi accolto l’istanza di nuovo titolo, ma subordinandola alla restituzione dell’area da parte di altro concessionario e alla rinuncia al ricorso e a ogni pretesa di proroga; quindi ha revocato quella stessa determinazione. La società ha impugnato il diniego, la revoca e gli atti presupposti, ottenendo la sospensiva in via cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica l’istanza come richiesta di proroga tecnica. Depongono in tal senso la durata limitata a un solo anno e la contestuale domanda di nuovo titolo conforme al piano in corso di approvazione. La proroga tecnica, osserva il Tribunale richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024, è compatibile con il diritto dell’Unione solo se funzionale allo svolgimento della gara: l’amministrazione deve aver già indetto la procedura o aver deliberato di indirla in tempi brevi.

Nel caso concreto il Comune aveva adottato atti di indirizzo per l’assegnazione mediante evidenza pubblica ed escluso ogni rinnovo automatico, ma non aveva avviato la selezione. Da qui l’illegittimità del diniego: non è consentito negare la proroga strumentale a una procedura che non è stata nemmeno programmata. Il Collegio aggiunge che la società, titolare di titolo in essere, può giovarsi dell’ulteriore periodo previsto dal novellato art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022.

Fondate sono anche le censure sul richiamo al piano regolatore portuale adottato e non approvato nel termine triennale prescritto dall’art. 12 del d.P.R. n. 380/2001 e dall’art. 13 della legge regionale n. 20/2001. Il Tribunale rileva inoltre che l’attività ritenuta ostativa dal Comune non è quella esercitata dalla ricorrente e che la stessa attività era stata valutata positivamente proprio alla luce del piano in corso di approvazione.

Quanto alla revoca dell’autorizzazione temporanea, il Collegio esclude che la non disponibilità dell’area costituisca circostanza sopravvenuta rilevante ex art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: essa era già nota e richiamata nello stesso provvedimento revocato. Le evenienze giudiziali invocate non possono incidere, nemmeno nella durata, sui procedimenti già avviati.

Da ultimo, il Tribunale ritiene illecite le condizioni apposte al titolo. È ammessa l’apposizione di elementi accidentali, purché non violino il principio di legalità né distorcano la funzione del potere (richiamate Cons. Stato, Sez. IV, n. 3869 del 2020 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3738 del 2022). La rinuncia preventiva a ogni proroga anche ex lege e la rinuncia al ricorso, non collegate ad alcuna definizione transattiva, impongono sacrifici privi di supporto normativo e non funzionali all’interesse pubblico: sono pertanto annullate, con assorbimento delle restanti questioni e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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