Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del giudice amministrativo (TAR Molise n. 123 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, rientrando tale titolo nel novero di quelli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. A seguito delle modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, per portare a esecuzione le sentenze del giudice ordinario non è più necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme all’originale. Il ricorso è fondato quando la pretesa azionata corrisponda esattamente alle statuizioni del titolo e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione. Il giudice ordina l’adempimento entro un termine perentorio e, per il caso di inottemperanza perdurante, nomina un commissario ad acta; la nomina del commissario esclude, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 258/2024 depositata il 10.9.2024, ha accertato il diritto di una docente titolare di supplenze, per gli anni scolastici dal 2022/2023 al 2023/2024, al beneficio della c.d. carta elettronica del docente introdotta dall’art. 1 della legge n. 107/2015. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di € 1.000,00 mediante accredito, oltre interessi o rivalutazione fino al soddisfo.

Formatosi il giudicato, attestato dal Tribunale in data 14.10.2024, e notificata la sentenza in copia conforme all’indirizzo PEC dell’Amministrazione in data 11.9.2024, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di inottemperanza e la fissazione della somma di denaro prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’Amministrazione, costituitasi, non ha contestato l’ammissibilità e la fondatezza della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Le allegazioni documentali hanno attestato l’ammissibilità del ricorso, dimostrando il passaggio in giudicato della sentenza sulla base dell’attestazione resa dal Tribunale di Campobasso in data 14.10.2024. Il titolo era stato peraltro notificato all’Amministrazione in copia conforme già in data 11.9.2024.

Sul punto il TAR ha richiamato le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022. A decorrere dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva per le sentenze del giudice ordinario: la novellata versione dell’articolo dispone che le sentenze, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all’originale. Le modalità di notificazione seguite dalla ricorrente sono risultate pertanto adeguate alle formalità richieste.

Il Collegio ha poi affermato la piena riconducibilità della sentenza del giudice del lavoro al novero dei titoli azionabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La pretesa di € 1.000,00 a titolo di sorta capitale corrisponde a quella indicata nel titolo, con conseguente fondatezza del ricorso.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non effettuati entro il termine ultimativo di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, chiamato ad attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e a provvedere in ulteriori 40 giorni.

Proprio in ragione della nomina del commissario, il Collegio non ha ravvisato, allo stato, i presupposti per la somma ulteriore di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., salva diversa valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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