Sanzioni al 50% per omesso versamento delle rate dei condoni: autonoma violazione e termine quinquennale di decadenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 16543 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 5-ter, del d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, introduce un’autonoma violazione, distinta da quella connessa all’omesso versamento delle somme scadute nel 2008, configurabile nell’ipotesi di mancato pagamento, entro il termine ultimo e inderogabile del 31 dicembre 2011, delle somme dovute e iscritte a ruolo per effetto dell’adesione ai condoni e alle sanatorie di cui alla legge n. 289/2002. Per tale violazione, punita con una sanzione pari al 50 per cento delle somme non versate, il termine di decadenza quinquennale per la notifica dell’atto di contestazione decorre dalla data della violazione stessa, ossia dal 31 dicembre 2011, e non già dalla diversa scadenza prevista per il pagamento delle rate del condono. La disciplina speciale di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell’art. 2 del d.l. n. 138/2011 non incide sugli effetti e sulla regolamentazione dei condoni definiti dalla legge n. 289/2002, ma si limita a sanzionare l’ulteriore inadempimento del contribuente che non abbia versato quanto dovuto entro la nuova scadenza.
Il Fatto
La società contribuente, che aveva aderito ai condoni di cui alla legge n. 289/2002, non provvedeva al versamento delle relative rate alle scadenze previste. A seguito di tale inadempimento, l’Agenzia delle Entrate notificava le cartelle di pagamento nel corso del 2008. Non essendo stato effettuato il versamento entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011, fissato dall’art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 138/2011, l’Ufficio notificava, nel 2016, tre atti di contestazione con i quali irrogava la sanzione del 50 per cento ai sensi del successivo comma 5-ter.
La società impugnava gli atti, ma sia la Commissione tributaria provinciale di Genova sia la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettavano i ricorsi, ritenendo legittima l’azione dell’Ufficio. Avverso la sentenza di secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione del principio di legalità per la duplicazione delle sanzioni e l’intervenuta decadenza dell’Amministrazione finanziaria per la tardiva notifica degli atti di contestazione, da ritenersi, a suo dire, prescritti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sulla natura della sanzione e sul termine di decadenza, ritenendoli infondati. In primo luogo, ha chiarito che la sanzione del 50 per cento prevista dal comma 5-ter dell’art. 2 del d.l. n. 138/2011 non configura una duplicazione sanzionatoria per la medesima condotta, ma colpisce un’autonoma violazione, consistente nell’omesso pagamento delle somme dovute entro il nuovo termine ultimo del 31 dicembre 2011.
La Corte ha ricostruito il quadro normativo, osservando come il legislatore, con tale disposizione, abbia inteso sanzionare il contribuente che, dopo l’adesione ai condoni e la notifica delle cartelle, non abbia comunque provveduto al pagamento entro la scadenza inderogabile fissata dal legislatore per il recupero coattivo delle somme. La violazione sanzionata, pertanto, non è quella originaria del mancato pagamento delle rate, ma quella successiva, consistente nel perdurare dell’inadempimento fino alla predetta scadenza, qualificata come autonoma dal quadro normativo di riferimento.
Quanto alla dedotta decadenza, la Corte ha affermato che il termine per la notifica dell’atto di contestazione non poteva che decorrere dalla data in cui la violazione si è perfezionata, ovvero dal 31 dicembre 2011. La notifica degli atti di contestazione, avvenuta nel 2016, risulta pertanto tempestiva, essendo avvenuta entro il termine quinquennale di decadenza previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 472/1997. A sostegno di tale interpretazione, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui le disposizioni in esame perseguono la celere esazione delle somme dovute senza incidere sulla disciplina dei condoni, con la conseguenza che l’azione dell’Ufficio si è svolta in conformità alla legge.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, confermando la legittimità della sentenza impugnata e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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