Contributo unificato dovuto dalla parte soccombente anche senza statuizione (C.G.A.R.S. n. 543 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 13, comma 6-bis.1, secondo periodo, del d.P.R. n. 115/2002 pone a carico della parte soccombente l’onere del contributo unificato in ogni caso, anche in ipotesi di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si sia costituita. Da tale disciplina discende un’obbligazione restitutoria ex lege che prescinde da ogni espressa statuizione della sentenza di merito e si ricollega direttamente alla soccombenza come determinata dal giudicato. La relativa inosservanza, protratta nonostante rituali diffide, integra gli estremi dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., con conseguente condanna dell’amministrazione al rimborso delle somme versate dalla parte vittoriosa.

Il Fatto

Con sentenza n. 551/2023 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana aveva accolto l’appello della ricorrente avverso la sentenza n. 1490/2021 del TAR Sicilia, riformando il capo che aveva disatteso la censura sull’illegittima preminenza attribuita ai pediatri in mobilità interregionale rispetto ai pediatri inseriti nella graduatoria unica regionale. Le pronunce avevano affermato il diritto della ricorrente alla corretta applicazione dei criteri selettivi dell’art. 21 dell’Accordo Integrativo Regionale per la pediatria di libera scelta.

Passata in giudicato la decisione di accoglimento, la ricorrente ha diffidato le amministrazioni alla restituzione dei contributi unificati versati per il ricorso introduttivo, per tre motivi aggiunti e per l’appello, per complessivi euro 3.575,00. Non essendo seguita alcuna manifestazione di adempimento, ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna al rimborso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica con precisione l’oggetto del giudizio: non l’attuazione sostanziale della sentenza di merito, ma esclusivamente l’obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa. La fondatezza della pretesa discende direttamente dal dato normativo, confortato da un conforme e consolidato orientamento giurisprudenziale.

Il richiamato art. 13, comma 6-bis.1, secondo periodo, del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce che l’onere del contributo è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se questa non si è costituita. La norma esprime un principio inderogabile, espressione del carattere ex lege dell’obbligazione restitutoria gravante sulla parte soccombente.

Tale obbligazione, come ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato e dello stesso Consiglio (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 7874/2024; CGARS, sent. n. 449/2023), prescinde da ogni espressa statuizione della sentenza di merito e discende direttamente dalla soccombenza, per come determinata dal giudicato.

Nella specie l’amministrazione regionale è risultata integralmente soccombente all’esito del giudizio d’appello e non ha ottemperato, malgrado specifiche e rituali diffide, all’obbligo legale di restituzione delle somme versate per i contributi unificati, peraltro documentate e non contestate. Ne consegue l’accertamento dell’inottemperanza e la condanna dell’Assessorato regionale della Salute al pagamento di euro 3.575,00, entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, e in euro 300,00 per il contributo unificato versato per il ricorso per ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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