Sforamento delle battute nella lettera di presentazione e soccorso istruttorio (Cons. Stato n. 8523 del 25.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il bando di una procedura selettiva che prescriva un limite dimensionale alla lettera di presentazione, senza sanzionarne espressamente lo sforamento con l’esclusione, non consente all’amministrazione di estromettere il candidato che abbia superato tale limite. La previsione che sanziona le domande «presentate in modalità diversa» va riferita allo strumento di trasmissione della domanda, non al formato dei documenti allegati. La clausola di nullità per la mancata presentazione degli allegati opera solo a fronte della loro completa omissione, non dell’allegazione di un documento idoneo a veicolare le informazioni rilevanti. In presenza di un’irregolarità non espressamente sanzionata, l’amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, chiedendo la riformulazione del documento entro il limite dimensionale, in applicazione del principio di ragionevolezza e di favor partecipationis.

Il Fatto

Le ricorrenti avevano partecipato a una procedura selettiva pubblica per il conferimento di incarichi di collaborazione presso le Soprintendenze Archeologiche del Ministero della Cultura. L’amministrazione le aveva escluse perché la lettera di presentazione allegata alla domanda superava le 2500 battute previste dal bando. Le candidate impugnavano il provvedimento di esclusione e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva.

Il TAR Lazio accoglieva il ricorso, ritenendo che il superamento del limite dimensionale non fosse stato previsto ex ante quale causa di espulsione. Annullava quindi il provvedimento di esclusione e il decreto di approvazione della graduatoria. Il Ministero proponeva appello, sostenendo la coerenza della prescrizione con le esigenze di celerità della selezione e la recessività del favor partecipationis in un procedimento con tempi ristretti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello, confermando la lettura del bando operata dal primo giudice. Il Collegio rileva che l’art. 5 del bando non prevede in modo esplicito l’esclusione per non conformità dei documenti allegati rispetto alle prescrizioni. La lettera d) della norma, che sanziona le domande «presentate in modalità diversa», va riferita allo strumento utilizzato per portare la domanda a conoscenza dell’amministrazione, cioè all’uso della piattaforma informatica, e non al formato dei documenti.

La lettera c) del medesimo articolo sanziona la mancata allegazione dei documenti richiesti. A fronte di una domanda completa, l’esclusione poteva essere disposta solo per allegati palesemente inidonei a veicolare le informazioni, come un documento illeggibile: situazione non ravvisabile in una lettera di presentazione con battute eccedenti il limite.

Quanto all’art. 4 del bando, la previsione di nullità si riferisce alla mancata presentazione degli allegati e sanziona la loro completa omissione. L’allegazione di un documento idoneo a veicolare informazioni rilevanti, ma non del tutto conforme alle specificazioni, è equiparabile solo all’allegazione di un documento totalmente inidoneo.

Il Collegio sottolinea che tali irregolarità non erano esplicitamente sanzionate con l’inutilizzabilità del documento e rendevano doveroso l’esercizio del soccorso istruttorio. L’amministrazione avrebbe potuto chiedere alle candidate di riformulare la lettera entro le 2500 battute, in tempi strettissimi e senza che ciò consentisse di veicolare informazioni nuove. Le esigenze di celerità avrebbero al limite giustificato una clausola che sanzionasse l’inutilizzabilità delle battute eccedenti, ma simile previsione manca.

Il bando va quindi interpretato, in ossequio alla ragionevolezza e alla legittimità delle sue previsioni, nel senso che lo sforamento del limite imponeva all’amministrazione di concedere il soccorso istruttorio. L’appello è respinto, con condanna del Ministero alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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