Revisione partecipazioni societarie universitarie e obblighi di razionalizzazione ex art. 20 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 44 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato alla Sezione regionale della Corte dei conti sui provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati ai sensi dell’art. 20 del d. Lgs. n. 175/2016 ha natura di controllo successivo di legittimità, volto a verificare la conformità tra il piano dell’amministrazione e il parametro legislativo di riferimento. L’obbligo di motivazione non si esaurisce nella formale indicazione dei presupposti di mantenimento: l’amministrazione deve esternare l’iter logico-giuridico e le valutazioni economiche poste a base delle determinazioni. In tema di società a controllo pubblico, la nozione di controllo va ricostruita in chiave sostanzialistica, assumendo rilievo la presenza plurisoggettiva degli enti pubblici considerati unitariamente, a prescindere dalla formalizzazione di patti parasociali. Il rinvio quinquennale per le società spin off non legittima la totale pretermissione dei criteri di razionalizzazione, né è sufficiente una motivazione stereotipa fondata sulla Terza Missione.

Il Fatto

La vicenda riguarda l’esame del piano di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2022 da un ateneo emiliano-romagnolo, trasmesso alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 20 del d. Lgs. n. 175/2016. Il Consiglio di amministrazione aveva approvato il piano con la finalità di disporre di un quadro aggiornato delle partecipazioni, in attesa della definizione di procedure connesse a finanziamenti PNRR. L’ateneo deteneva ventidue partecipazioni, delle quali alcune dirette, altre indirette. La Sezione ha esaminato il piano unitamente alla relazione sullo stato di attuazione e alla documentazione integrativa acquisita.

Con successiva relazione, l’ateneo ha rappresentato la situazione al 31 dicembre 2023, dando conto degli interventi di razionalizzazione previsti su alcune partecipazioni e della costituzione di nuove società spin off detenute per il tramite della holding in house.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del controllo. L’art. 20, comma 1, TUSP configura la revisione periodica come analisi dell’assetto complessivo delle società, formalizzata in un provvedimento amministrativo necessariamente motivato in ordine ai presupposti di legge per il mantenimento o la razionalizzazione. Il piano deve essere corredato da apposita relazione tecnica, con indicazione di modalità e tempi di attuazione. Il provvedimento motivato va adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla struttura del MEF e alla competente Sezione di controllo.

Quanto agli esiti del controllo, la disciplina del TUSP non specifica l’effetto di un accertamento di non conformità. L’esito negativo può condurre, secondo l’esperienza maturata, all’adozione di una pronuncia di accertamento che evidenzia le illegittimità riscontrate, stimolando misure correttive da parte dell’ente, fino alla richiesta di annullamento in autotutela. L’esame resta limitato ai profili di criticità segnalati, sicché l’assenza di un rilievo specifico su altri aspetti non integra una valutazione positiva implicita.

Sul controllo pubblico societario, la Sezione aderisce all’indirizzo sostanzialistico espresso dalla giurisprudenza amministrativa. Richiama la giurisprudenza contabile delle Sezioni riunite, secondo cui è sufficiente che le amministrazioni dispongano in assemblea dei voti previsti dall’art. 2359 cod. civ., quale applicazione del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell’art. 2 TUSP. Il Consiglio di Stato e il giudice amministrativo di primo grado hanno ritenuto che il controllo non richieda necessariamente patti parasociali scritti, rilevando la pubblica amministrazione come soggetto unitario e valorizzando i quorum deliberativi delle decisioni strategiche. La Sezione accoglie tale lettura, ritenendola più coerente con la tutela delle risorse pubbliche e del mercato, pur segnalando l’esistenza di opinioni dissenzienti.

Nel merito delle singole partecipazioni, la Sezione analizza le società mantenute, soffermandosi in particolare su una compagine a partecipazione mista pubblico-privata il cui fatturato medio triennale risulta inferiore alla soglia dell’art. 20, comma 2, lett. d), TUSP. Rileva inoltre incongruenze tra i dati riferiti nel piano e le risultanze del registro delle imprese, quanto alla composizione degli organi amministrativi, e richiama la non conformità di clausole statutarie che prevedono la durata a tempo indeterminato dei componenti del consiglio di amministrazione. Con riferimento alle partecipazioni indirette in società spin off, sottolinea che il rinvio quinquennale di cui all’art. 26, comma 12-ter, TUSP non può comportare una pretermissione totale dei criteri di razionalizzazione, né è sufficiente la motivazione stereotipa sul perseguimento della Terza Missione.

La Sezione conclude prendendo atto delle azioni di razionalizzazione adottate e riservandosi ogni ulteriore valutazione in occasione dell’esame dei successivi piani, disponendo la trasmissione della deliberazione all’organo di vertice, al consiglio di amministrazione e all’organo di revisione dell’ateneo, unitamente all’obbligo di pubblicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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