Pericolosità sociale dello straniero e conversione del titolo di soggiorno (TAR Abruzzo n. 186 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale espresso dal Questore ai fini del rilascio o della conversione del titolo di soggiorno è autonomo e distinto rispetto a quello formulato dal giudice penale, perché persegue finalità diverse e si fonda su una valutazione amministrativa complessiva della condotta dello straniero. Il Questore dispone di un proprio potere valutativo, svincolato dalle determinazioni assunte in sede penale. Nella valutazione delle condizioni personali e familiari, la lunga permanenza sul territorio nazionale, l’inserimento lavorativo e la presenza di figli minori non impediscono il diniego di conversione quando lo straniero si è reso autore di reati gravi, segnatamente il favoreggiamento della prostituzione. La formazione di una famiglia in Italia non costituisce garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego del titolo di soggiorno, restando ferma la tutela eccezionale dei minori affidata al Tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. La comunicazione di avvio del procedimento è idonea a consentire la partecipazione anche quando il relativo oggetto sia qualificato in termini di revoca anziché di conversione, se resta chiaro l’ambito decisorio.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, entrava in Italia e otteneva dapprima un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, poi una carta di soggiorno decennale per congiunti di cittadini UE in ragione del matrimonio con una cittadina europea. Sopravvenuti separazione e divorzio, presentava alla Questura di Teramo istanza di conversione della carta in titolo di soggiornante di lungo periodo per motivi di lavoro.

Preso atto della sussistenza di più sentenze penali di condanna, l’Amministrazione avviava il procedimento e, in mancanza di memorie difensive, il Questore adottava il provvedimento di rifiuto della conversione. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Abruzzo, deducendo eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e degli artt. 6, 8 e 13 CEDU. La domanda cautelare era respinta e l’appello cautelare rigettato dal Consiglio di Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo respingendolo perché il ricorrente sovrappone al giudizio amministrativo le coordinate della pericolosità penale. Le due valutazioni, osserva il Tribunale, sono ontologicamente distinte e perseguono finalità differenti, con la conseguenza che il giudizio del Questore resta svincolato da quello del giudice penale. Il richiamo è alla giurisprudenza amministrativa, in particolare a Cons. Stato, Sez. III, n. 494/2019 e n. 11605/2022.

Nel merito, il provvedimento dà conto dei reati commessi, tra cui il favoreggiamento della prostituzione, che già da solo giustifica il diniego. La censura sull’omessa valutazione delle condizioni personali e familiari è infondata: la lunga permanenza in Italia, il lavoro e la presenza dei figli sono stati esaminati, ma non valgono a bilanciare una condotta antigiuridica e non offrono garanzie sul futuro comportamento.

Il Tribunale sottolinea che l’inserimento sociale e i legami familiari, in un caso di reati gravi, finiscono per costituire un elemento aggravante: chi risiede da lungo tempo in Italia avrebbe dovuto tenere un contegno rispettoso delle regole. La formazione di una famiglia non è scudo o garanzia assoluta contro il diniego del titolo, come chiarito da Cons. Stato, Sez. III, n. 6038/2017 e n. 3227/2019, che riconducono la tutela eccezionale dei minori al Tribunale per i minorenni.

Quanto alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il motivo è palesemente infondato: la comunicazione di avvio era stata notificata personalmente e la qualificazione come “revoca” non ha impedito al ricorrente di comprendere che l’Amministrazione decideva sulla sua istanza e di partecipare al procedimento. Infine, il Collegio esclude la violazione dell’art. 8 CEDU, poiché con tale doglianza si ripropongono censure già respinte sulla considerazione dei legami familiari.

Il ricorso è quindi respinto nel merito, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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