Affidabilità per il porto d’armi e prova della buona condotta (TAR Trentino-Alto Adige n. 256 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica della affidabilità prescritta in materia di armi non presuppone un abuso concreto e attuale, ma una prognosi preventiva di astensione dal cattivo uso. La mancanza del requisito soggettivo previsto dall’art. 43, comma 2, E.T.G.ö.S. giustifica diniego e revoca della licenza. Il rilascio del porto d’armi costituisce un’eccezione nell’ordinamento, subordinata alla prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica. La valutazione amministrativa considera anche fatti non penalmente rilevanti e resta distinta dal giudizio penale, operando su piani diversi.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Questore della Provincia di Bolzano il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso venatorio. L’amministrazione gli comunicava i motivi ostativi, richiamando due episodi di guida in stato di ebbrezza: una sospensione della patente e un sinistro stradale contestato ai sensi dell’art. 186, comma 2, cod. strada. Con provvedimento successivo il Questore respingeva definitivamente l’istanza e disponeva la cessione o la distruzione delle armi detenute.
Il ricorrente deduceva l’insufficiente istruttoria, il difetto di motivazione, la violazione del legittimo affidamento per le pregresse proroghe e il mancato esame della memoria procedimentale. Il TAR accoglieva solo l’istanza cautelare limitatamente all’ordine di dismissione delle armi, con custodia affidata ai Carabinieri. Respinta l’istanza di rinvio per una perizia tossicologica, il ricorso veniva deciso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama gli artt. 11 e 43 E.T.G.ö.S.: la licenza si revoca quando mancano le condizioni cui è subordinata e si nega a chi non provi la buona condotta o non offra affidamento di non abusare delle armi. La giurisprudenza amministrativa, confermata dalla Corte costituzionale n. 440/1993 e n. 109/2019, qualifica l’autorizzazione in materia come eccezione, dominata dagli interessi di sicurezza pubblica.
La valutazione può fondarsi su una prognosi anticipata, e singoli episodi significativi sono sufficienti (Cons. Stato n. 5398/2014). Rilevano anche fatti non penalmente rilevanti, se generano dubbi sull’affidabilità (Cons. Stato n. 3979/2013 e n. 4121/2014), ed è ammesso il diniego in assenza di concreti indizi di abuso quando circostanze oggettive sostengano la prognosi negativa (Cons. Stato n. 2756/2022 e n. 4899/2018).
Il Collegio distingue nettamente il piano penalistico da quello amministrativo: il primo è retto dal principio di colpevolezza e dall’oltre ogni ragionevole dubbio, il secondo dalla prevenzione del pericolo (TAR Napoli n. 3137/2022). L’esito del procedimento penale resta dunque ininfluente.
Nel caso concreto i due episodi, identici nella condotta, fondano la prognosi negativa. La scelta di intervenire solo dopo il secondo dimostra che il fattore decisivo è la reiterazione. La terapia conclusa e l’astinenza documentata non valgono a smentire la valutazione: l’accesso al trattamento conferma il problema alcolico e il decorso seguito non esclude il rischio residuo. Il diniego risponde alla sicurezza pubblica, prevalente sull’interesse privato.
Quanto al secondo motivo, manca alcun affidamento tutelabile: ogni rinnovo impone una ponderazione autonoma (Cons. Stato n. 306/2016 e n. 3512/2016). Il Collegio richiama la propria sentenza n. 208/2019, secondo cui fatti diversi nel tempo possono essere valutati anche più severamente senza contraddizione. Infine, la motivazione complessiva risulta logica e sufficiente ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, non richiedendosi la confutazione analitica delle deduzioni difensive (TAR Catanzaro n. 900/2022). Il ricorso va respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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