Estinzione del processo e decisione nel merito nel rito pensionistico contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 28 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico innanzi alla Corte dei conti, le regole degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. non costituiscono espressione di principi generali e non sono pertanto richiamabili mediante il rinvio dell’art. 7, comma 2, c.g.c.. Ne consegue che, in difetto di una norma specifica, alla mancata comparizione di tutte le parti all’udienza non segue la cancellazione della causa dal ruolo né l’estinzione del processo, ma la decisione nel merito. Il ricorso è inammissibile ex art. 152, lett. c), c.g.c. quando, per la mancata comparizione delle parti, non è determinata con chiarezza l’esatta area della domanda giudiziale.
Il Fatto
La ricorrente aveva adito il Giudice ordinario, Sezione lavoro e previdenza, con ricorso per accertamento tecnico preventivo volto a far accertare le patologie da cui è affetta, il grado di invalidità e la data di insorgenza. La domanda principale mirava al riconoscimento di una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore al 74%, per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 388/2000; in via subordinata chiedeva il riconoscimento del 67% e, in via ulteriormente gradata, del 51%.
Con ordinanza a verbale del 19.12.2022 il Giudice ordinario dichiarava il difetto di giurisdizione, indicava la Corte dei conti territorialmente competente e concedeva i termini per la riassunzione, dichiarando nel contempo inammissibili le domande subordinate per carenza di interesse ad agire. La controversia è così pervenuta alla Sezione giurisdizionale per la Calabria, ove l’INPS si è costituito chiedendo la declaratoria di nullità del ricorso e, in subordine, l’inammissibilità per mancanza della previa domanda amministrativa. All’udienza nessuno è comparso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile muove dall’art. 309 cod. proc. civ., secondo cui, se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all’udienza, si provvede a norma del primo comma dell’art. 181 cod. proc. civ.: alla mancata comparizione delle parti alla prima udienza segue il rinvio e, in caso di nuova mancata comparizione, la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo.
La Corte esclude però che tali disposizioni siano applicabili al rito pensionistico contabile. Esse non costituiscono espressione di principi generali, avuto riguardo alla specificità del rito pensionistico e alla ulteriore specificità del rito pensionistico pubblico innanzi alla Corte dei conti. Per questa ragione non può operare il rinvio espresso dall’art. 7, comma 2, c.g.c..
In difetto anche di una norma ad hoc, la causa deve quindi essere decisa nel merito. Il giudice esamina il ricorso nei termini in cui è stato riassunto e lo dichiara inammissibile ex art. 152, lett. c), c.g.c., non essendo chiara la determinazione dell’oggetto della domanda.
Nel ricorso riassunto non è dato comprendere se la ricorrente abbia inteso chiedere l’accertamento di una invalidità con riduzione permanente dell’attività lavorativa superiore al 74%, ai fini dei benefici previdenziali ex lege n. 388/2000, ovvero se abbia inteso riproporre anche l’accertamento dell’invalidità in misura pari o superiore al 67% o al 51%, domande già dichiarate inammissibili dal giudice a quo. La mancata comparizione in udienza non ha consentito la definizione dell’esatta area della domanda giudiziale.
Le spese sono compensate ex art. 31, comma 3, c.g.g. Il giudice dispone infine che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non siano pubblicati né diffusi via web, con oscuramento delle generalità della parte, indipendentemente da apposita istanza dell’interessato.
Nota della Redazione
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