Class action pubblica inammissibile senza standard qualitativi predefiniti (TAR Lombardia n. 998 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La class action pubblica di cui all’art. 1 d.lgs. n. 198/2009 è esperibile solo in presenza degli specifici e tipizzati presupposti oggettivi ivi previsti, tra cui la violazione di standard qualitativi ed economici. Tali standard devono essere definiti in via preventiva dalle amministrazioni, nelle carte dei servizi o con gli atti di regolazione, e non possono essere ricavati dall’interprete. La destinazione pubblica del servizio non è elemento sufficiente a individuare i livelli qualitativi richiesti. L’azione correttiva non consente di agire in via generale contro forme di inefficienza, ma richiede che i criteri di qualità siano chiaramente stabiliti. Il rapporto di un consultorio ogni ventimila abitanti previsto dall’art. 3, comma 4, d.l. n. 509/1995 non integra uno standard qualitativo azionabile, perché presuppone una provvista finanziaria e l’approvazione di un programma di edilizia sanitaria.
Il Fatto
La Confederazione Generale Italiana del Lavoro Lombardia, dopo aver notificato diffida alla Regione, propone ricorso ex d.lgs. n. 198/2009 chiedendo il ripristino del corretto svolgimento della funzione amministrativa in materia di consultori familiari. La ricorrente assume che la Regione abbia reso di fatto facoltativa l’erogazione dei servizi di contraccezione volontaria e di interruzione volontaria della gravidanza, consentendo ai consultori privati accreditati di escludere tali prestazioni.
Deduce inoltre la scarsa capillarità territoriale dei consultori pubblici, la carenza di ginecologi e ostetriche e il diffuso esercizio dell’obiezione di coscienza. Chiede l’accertamento della lesione degli interessi degli utenti e una pronuncia di condanna della Regione a potenziare organici e rete territoriale. La Regione eccepisce in via preliminare il difetto di legittimazione attiva e nel merito l’insussistenza dei presupposti dell’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio applica il principio della ragione più liquida e prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione. Verifica direttamente la sussistenza dei presupposti oggettivi dell’azione, ritenendoli assenti.
Il Tribunale ricostruisce la natura dell’azione correttiva: essa non sanziona ma corregge il malfunzionamento amministrativo, e resta un rimedio a legittimazione diffusa ma non aperto al quivis de populo. I presupposti sono tipizzati e tassativi. Il giudice richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 1943/09 e la giurisprudenza amministrativa sui requisiti oggettivi della class action.
Quanto alla dedotta violazione dei termini, il Collegio osserva che l’espressione designa, secondo il senso proprio delle parole, la violazione dei termini di conclusione del procedimento ex legge n. 241/1990, non già delle condizioni di costituzione e funzionamento dei consultori. La ricorrente utilizza invece l’espressione come equivalente di standard qualitativo, operando una eterogenesi della fattispecie normativa.
Sul parametro del consultorio ogni ventimila abitanti, il Tribunale rileva che l’art. 3, comma 4, d.l. n. 509/1995 riserva una quota di finanziamenti alla costruzione, ristrutturazione o attivazione, congiuntamente, dei consultori e delle strutture per la preparazione e assistenza al parto. Per raggiungere quello standard occorre una provvista finanziaria e l’approvazione di un programma di edilizia sanitaria. La norma non può dunque fondare uno standard qualitativo azionabile. Analogo ragionamento vale per la richiesta di distrazione di risorse umane, in un contesto di carenza di personale medico incontestata.
Le restanti doglianze non indicano specificamente gli standard qualitativi violati. Il Collegio richiama la necessità di definire in via preventiva gli obblighi delle carte dei servizi e gli standard, anche per valutarne l’impatto finanziario, in coerenza con l’art. 7, comma 2 e con il limite delle risorse già assegnate posto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 198/2009. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione integrale delle spese per la novità della controversia.
Nota della Redazione
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