Carta docente ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 455 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento dell’amministrazione rispetto al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ne dispone l’esecuzione in via sostitutiva. Il parziale adempimento, limitato alla liquidazione delle spese in favore del procuratore antistatario, non esaurisce l’obbligo di conformazione quando resti ineseguito il credito retributivo accertato in punto di capitale e interessi. Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa struttura amministrativa debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio e termine di sessanta giorni per l’adempimento. All’attività commissariale prestata da dipendente pubblico non consegue alcun compenso ulteriore, in applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, con sentenza n. 158/2024 del 24 settembre 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto per la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per complessivi 2.000 euro, oltre interessi legali e spese di lite.

La sentenza veniva notificata al Ministero il 27 settembre 2024 ed era passata in giudicato. Lo stesso giorno il ricorrente inoltrava formale richiesta di pagamento del capitale e delle spese liquidate in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L’amministrazione provvedeva alla sola liquidazione delle spese legali, lasciando ineseguito il resto. Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’inadempimento, la condanna all’esecuzione del giudicato e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo per la Sardegna qualifica la vicenda nei termini dell’art. 114 cod. proc. amm. e ricostruisce l’oggetto del giudicato: il riconoscimento in favore del ricorrente del bonus annuale e degli interessi maturati.

Alla camera di consiglio il difensore del ricorrente ha confermato che, spirato il termine assegnato, l’amministrazione non aveva completato l’esecuzione. La difesa ministeriale, dal canto suo, ha riferito di aver sollecitato gli uffici competenti, senza però offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria della controversia.

Da qui la conclusione del Collegio: il parziale adempimento relativo alle spese legali non soddisfa il giudicato, che resta ineseguito nella parte relativa al capitale e agli interessi. L’istanza di nomina del commissario ad acta va pertanto accolta, perché la tutela del creditore non può dipendere dall’inerzia dell’amministrazione debitrice.

Il commissario viene individuato nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il termine per l’adempimento è fissato in sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Poiché l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale.

Quanto alle spese del giudizio, il Collegio ne dispone la condanna dell’amministrazione soccombente, liquidandole in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La cessazione della materia del contendere viene dichiarata limitatamente alla refusione delle spese legali già corrisposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *