Revoca patente e misura di prevenzione: il prefetto deve motivare la discrezionalità (TAR Emilia-Romagna n. 133 del 21.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada nella parte in cui prevede che il prefetto «provvede» anziché «può provvedere» alla revoca della patente, il provvedimento prefettizio non è più automatico e vincolato. Il prefetto deve verificare in concreto la necessità e l’opportunità della revoca a fronte della specifica misura di prevenzione, valutando se il possesso della patente agevoli la commissione di nuovi reati ovvero costituisca strumento di reinserimento sociale e lavorativo. Non è sufficiente il mero recepimento del provvedimento giudiziale che ha disposto la misura. La motivazione dell’atto amministrativo costituisce presidio di legalità sostanziale e il suo difetto non è assimilabile a un vizio procedimentale o di forma, non potendo essere sanato mediante il ragionamento ipotetico di cui all’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Le circostanze addotte dalla amministrazione solo in sede processuale non integrano l’obbligo motivazionale.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Rimini gli ha revocato la patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 2, cod. strada. Il provvedimento si fondava sulla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta dal Tribunale di Bologna per la durata di un anno ex d.lgs. n. 159/2011.

Il ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 241/1990 e l’applicazione di una norma già dichiarata incostituzionale, l’eccesso di potere per carenza di motivazione e irragionevolezza, nonché il difetto di istruttoria. La Prefettura si è costituita depositando una relazione integrativa in cui ha richiamato precedenti condanne penali a carico del ricorrente. In sede cautelare il Tribunale ha accolto la domanda incidentale richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella legittimità del provvedimento prefettizio che ha ritenuto la misura di prevenzione automaticamente comportante la revoca della patente. Richiama la sentenza n. 99 del 27 maggio 2020, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. strada, come sostituito e modificato dalle norme succedutesi nel tempo, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» invece che «può provvedere».

Il meccanismo censurato ricollegava in via automatica alla varietà e diversa gravità delle ipotesi di pericolosità sociale l’identico effetto della revoca prefettizia, con esito irragionevole. Il carattere non più vincolato del provvedimento si dispiega non sul riesame della pericolosità del destinatario della misura, ma sulla verifica di necessità e opportunità della revoca a fronte della specifica misura applicata, anche per non contraddire l’eventuale finalità di inserimento lavorativo che la misura stessa persegua.

Il Prefetto ha invece tratto dalla misura subita dal ricorrente l’automatico effetto revocatorio, perpetuando l’applicazione del testo antecedente alla pronuncia di incostituzionalità. Da qui la fondatezza del primo motivo, di natura assorbente. La motivazione per relationem non è sufficiente: occorre verificare se il possesso della patente rappresenti elemento sintomatico di aggravamento della pericolosità, in quanto idoneo ad agevolare nuovi reati, oppure strumento di reintegrazione nella società civile, tenuto conto dell’incidenza sulla libertà di circolazione.

Non valgono a sostenere il provvedimento le circostanze indicate dalla Prefettura in via postuma nella relazione depositata in giudizio, relative a condanne penali per delitti lucrogenetici già considerati dal Tribunale di Bologna nel disporre la misura. La motivazione del provvedimento amministrativo è presupposto, fondamento e baricentro del legittimo esercizio del potere ai sensi dell’art. 3, legge n. 241/1990, e il suo difetto non può essere assimilato alla mera violazione di norme procedimentali né sanato ex art. 21-octies, comma 2. Dopo la citata pronuncia sussiste ampia discrezionalità del prefetto, e il mero recepimento del provvedimento giudiziale non integra l’obbligo motivazionale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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