Restituzione oneri concessori per mancata realizzazione dell’opera assentita (TAR Sicilia n. 3240 del 14.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contributo di costruzione costituisce un corrispettivo di diritto pubblico che concretizza la compartecipazione del privato alla spesa pubblica per le opere di urbanizzazione ed è legato al concreto esercizio della facoltà di edificare. Ove l’intervento assentito non sia stato realizzato, il contributo non è dovuto e quanto già versato deve essere restituito, difettando la causa dell’obbligazione di dare. Il diritto alla ripetizione, azionabile ex art. 2033 cod. civ., trova fatto costitutivo nella mancata realizzazione dell’opera autorizzata dal titolo edilizio. Sulla somma restituita decorrono gli interessi legali dal giorno della costituzione in mora, che può coincidere con la formale istanza stragiudiziale di restituzione, senza necessità di formule sacramentali. La mancata costituzione dell’Amministrazione, pur non integrando il principio di non contestazione, è valutabile come argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto una concessione edilizia per la realizzazione di un intervento edilizio e aveva versato al Comune oneri concessori per un importo di € 9.145,46. Non avendo realizzato le opere e non intendendo più eseguirle, con nota del 3 dicembre 2019 comunicava formalmente al Comune la rinuncia all’intervento e chiedeva la restituzione delle somme versate, oltre agli interessi legali maturati.
L’istanza restava priva di riscontro, così come la successiva richiesta dell’8 febbraio 2021, volta a compensare parzialmente il credito con pretese tributarie di minore importo avanzate dall’Ente. La società agiva quindi in giudizio per la condanna del Comune alla restituzione, invocando la natura del contributo e la mancanza della sua causa giustificativa. Il Comune non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura del contributo di costruzione, finalizzato a far partecipare il privato alle spese che la collettività sostiene per l’aumento del carico urbanistico conseguente all’edificazione. Da tale qualificazione come corrispettivo di diritto pubblico il Collegio trae la conseguenza che il contributo è strettamente connesso al concreto esercizio della facoltà di edificare, in misura proporzionata all’entità e alla qualità del maggior carico urbanistico e ai benefici ritratti dalla nuova opera.
Ne deriva il principio secondo cui, quando l’intervento assentito non sia stato realizzato, il contributo non è dovuto e, se già versato, deve essere restituito. Il Tribunale richiama in proposito l’insegnamento del giudice d’appello amministrativo, che individua nella mancata realizzazione dell’opera il fatto costitutivo del diritto di ripetizione ex art. 2033 cod. civ. delle somme corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (Cons. giust. amm. Sicilia, 15 ottobre 2024, n. 780), nonché l’orientamento secondo cui il privato ha diritto alla restituzione in caso di mancato utilizzo del titolo edilizio, rinuncia o sopravvenuta decadenza (Cons. Stato, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 349).
Sul piano fattuale, il Collegio valorizza la dichiarazione contenuta nella stessa istanza del 3 dicembre 2019, ove si espone che, oltre all’inizio dei lavori di impostazione del cantiere, nessun’altra opera è stata eseguita. Tali mere attività preparatorie sono ritenute irrilevanti, essendo scaduto il termine di ultimazione delle opere e risolto il contratto di compravendita condizionato intercorso tra l’impresa costruttrice e l’originario proprietario del fondo.
Quanto al contegno processuale dell’Ente, il Tribunale esclude che possa operare il principio di non contestazione rispetto alle deduzioni della ricorrente, ma qualifica la mancata costituzione come argomento di prova ex art. 64, comma 4, c.p.a., in una fattispecie caratterizzata da pochi ed essenziali elementi di fatto documentati. Sulla domanda accessoria, il Collegio riconosce gli interessi legali dalla costituzione in mora, individuata nell’istanza del 3 dicembre 2019, richiamando T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. III, 17 marzo 2025, n. 582. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna del Comune alla restituzione di € 9.145,46 oltre interessi e spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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