CILA difforme e interventi rilevanti per la pubblica incolumità: necessaria l’autorizzazione sismica preventiva (TAR Lazio n. 13362 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La CILA è strumento di liberalizzazione dell’attività edilizia che non può essere equiparato alla SCIA, poiché la normativa non prevede per essa poteri inibitori o di autotutela dell’amministrazione, ma soltanto poteri di vigilanza e sanzionatori. Ove la CILA sia presentata per eseguire opere che richiedono un titolo edilizio “superiore” o specifici atti di assenso, quali la preventiva autorizzazione sismica ex art. 94 d.P.R. n. 380/2001 per interventi “rilevanti” ai sensi dell’art. 94-bis, la comunicazione è radicalmente inidonea a legittimare l’attività, che si configura come intervento sine titulo, con conseguente dovere del Comune di attivare i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi ex art. 27 d.P.R. cit. Nessuna valenza sanante può essere riconosciuta agli interventi di alleggerimento delle tramezzature operati in corso d’opera, atteso che il controllo dell’amministrazione per gli interventi in zone sismiche è costruito dal legislatore in maniera preventiva.
Il Fatto
I condomini di un edificio sito in Roma impugnavano la nota con cui il Municipio di appartenenza aveva riscontrato una loro diffida, ritenendo legittimo l’intervento di frazionamento di un appartamento in sei unità immobiliari, eseguito dalla società proprietaria sulla base di una CILA. I ricorrenti lamentavano, tra l’altro, che l’intervento avrebbe dovuto essere qualificato come ristrutturazione edilizia e che le opere, per il loro impatto strutturale, necessitavano della preventiva autorizzazione sismica del Genio Civile. Con successivi motivi aggiunti, deducevano l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida a esercitare i poteri repressivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento della CILA, in quanto atto privo di natura provvedimentale, e ha altresì dichiarato inammissibile l’impugnazione della nota interna del Comune, qualificata come atto meramente endoprocedimentale. Ha invece respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione, rilevando che l’unico contraddittore necessario è l’amministrazione che ha emesso l’atto impugnato.
Nel merito, il Collegio ha respinto il motivo concernente il mutamento di destinazione d’uso, escludendo che il frazionamento in sé integri un cambiamento della destinazione residenziale, e ha escluso la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, non risultando alterati i caratteri formali ed esteriori dell’edificio.
Ha invece accolto il motivo relativo alla violazione della normativa sismica. Sulla base della verificazione disposta, il Giudice ha accertato che il progetto originario prevedeva tramezzature con pesi unitari superiori al limite normativo per la dichiarazione di non incidenza strutturale, configurando un intervento “rilevante” ai sensi dell’art. 94-bis d.P.R. n. 380/2001, come tale soggetto alla preventiva autorizzazione del Genio Civile. La dichiarazione di invarianza del carico strutturale resa dal progettista è pertanto risultata smentita.
Il TAR ha quindi affermato che la CILA presentata per opere esulanti dal suo ambito applicativo è inidonea a legittimare l’attività, integrando un intervento sine titulo, con conseguente dovere del Comune di attivare i poteri di vigilanza e repressione. Ha infine escluso ogni effetto sanante delle modifiche alleggerenti apportate in corso d’opera, essendo il controllo in materia sismica strutturato in via preventiva.
Alla luce di tali rilievi, il Tribunale ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando la nota impugnata e ordinando a Roma Capitale di rideterminarsi sulla legittimità dell’intervento entro sessanta giorni.
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Nota della Redazione
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