Silenzio del MASE sul VIA e perentorietà dei termini procedimentali (TAR Sardegna n. 310 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, richiamato dall’art. 2, commi da 9 a 9-quater, legge n. 241/1990, e non possono essere disapplicati in via interpretativa. Il criterio di priorità nella trattazione delle istanze fondato sul maggiore valore di potenza installata, di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, costituisce un concetto giuridico indeterminato e opera sul piano organizzativo interno, senza portata derogatoria dell’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. L’assenza di un provvedimento generale attuativo della priorità e l’elevato numero di istanze pendenti non giustificano lo sforamento dei termini, dovendo l’amministrazione adottare le misure organizzative necessarie. Il parere negativo reso da altra autorità non elide l’obbligo di pronuncia espressa del Ministero competente.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in data 9 maggio 2023 istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto agrovoltaico di potenza nominale pari a 67,054 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi in due comuni della Sardegna. Il Ministero dichiarava la procedibilità dell’istanza e trasmetteva la documentazione alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC per la predisposizione del decreto.
La Commissione non provvedeva. La società trasmetteva diffida in data 4 novembre 2024, senza riscontro, e proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna del Ministero a concludere il procedimento ai sensi dell’art. 25 T.U.A. Il Ministero eccepiva la tardività del ricorso e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della trattazione motivata sulla programmazione dell’istruttoria entro il mese di luglio 2025. Richiamando l’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e la giurisprudenza del CGARS n. 153 del 2022, rileva che il rinvio è ammesso solo per casi eccezionali e che la fissazione a data futura e indeterminata non integra tale presupposto, spettando al giudice la disponibilità dei tempi del processo.
Quanto all’eccezione di tardività, la Sezione esclude che il termine annuale dell’art. 31, comma 2, c.p.a. produca decadenza sostanziale: esso opera come mera sanzione processuale e la diffida a provvedere va equiparata a nuova istanza ai sensi della medesima disposizione, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 3539/2024. La diffida del novembre 2024 costituiva chiara manifestazione del perdurante interesse alla conclusione del procedimento.
Nel merito, il ricorso è fondato. È pacifico il superamento dei termini procedimentali senza conclusione dell’iter. Il Ministero opponeva l’ordine di priorità dell’art. 8, comma 1, T.U.A., assumendo che il progetto si collocasse in una fascia di potenza inferiore alla media di circa 70 MW dei progetti presentati, e richiamava la modifica introdotta dall’art. 8, comma 1-ter, d.l. n. 153/2024. La Sezione dà continuità all’orientamento del Tribunale e richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 9737 del 2024.
Il criterio di priorità non legittima l’inosservanza dei termini perentori né determina una sospensione atempo indeterminato dei procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore, in assenza di una soglia definita e di un provvedimento attuativo; nel caso concreto non risulta adottato alcun atto di sospensione. L’elevato numero di istanze e le difficoltà operative interne non possono ridondare a danno dell’istante né fondare una disapplicazione di fatto della disciplina sui termini, che costituisce garanzia di certezza ed efficacia dell’azione amministrativa. Le stesse difficoltà rilevano, semmai, sul piano della responsabilità del funzionario.
Infine, il parere negativo del Ministero della Cultura reso in data 25 febbraio 2025 non elide l’obbligo di pronuncia espressa: l’art. 25, comma 1, T.U.A. prevede che, anche in caso di valutazioni negative o elementi di dissenso, l’autorità competente proceda comunque alla valutazione, restando possibile l’attivazione della procedura di composizione del contrasto di cui all’art. 5 legge n. 400/1988. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine alla Commissione di predisporre lo schema di provvedimento entro 60 giorni, al Direttore generale di adottare il provvedimento conclusivo nei successivi 60 giorni e al Capo del Dipartimento, quale titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater, T.U.A., di provvedere entro ulteriori 90 giorni in caso di inadempimento. Spese compensate.
Nota della Redazione
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