Conversione patente estera solo per modelli conformi all’accordo bilaterale (TAR Liguria n. 610 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un divieto generale di convertibilità delle patenti rilasciate da Stati non UE, la conversione della patente estera in patente italiana è ammessa esclusivamente nei limiti delle intese bilaterali e solo per i modelli ivi contemplati. L’art. 136 cod. strada subordina la conversione al requisito che essa sia consentita da specifiche intese e a condizioni di reciprocità; l’art. 6 dell’accordo Italia-Filippine del 28 luglio 2006 individua nelle tabelle tecniche allegate, modificabili solo mediante scambio di note verbali, l’ambito delle patenti convertibili. Ne deriva che la patente estera priva della dicitura “non professional” non è convertibile e che l’annullamento d’ufficio di quella italiana illegittimamente ottenuta trova il proprio interesse pubblico in re ipsa, nella tutela della sicurezza della circolazione. Il legittimo affidamento non impedisce l’autotutela esercitata entro il termine annuale dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, né è configurabile un difetto di istruttoria o di contraddittorio quando l’amministrazione dia conto delle osservazioni del privato senza doverle analiticamente confutare.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino filippino, ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Provinciale Motorizzazione Imperia, ha annullato d’ufficio la patente di guida italiana conseguita mediante conversione della patente filippina. A fondamento dell’atto l’amministrazione ha posto la mancata corrispondenza del documento estero ai modelli previsti dall’accordo tecnico tra Italia e Filippine del 28 luglio 2006 e l’assenza della dicitura “non professional”.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’accordo bilaterale, l’insussistenza di un interesse pubblico prevalente, la lesione del legittimo affidamento per il tempo trascorso, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione del contraddittorio e lo sviamento di potere. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 26 del 30 gennaio 2025 la sezione ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dal carattere eccezionale della conversione. L’art. 136 cod. strada pone il principio generale della non convertibilità delle patenti rilasciate da Stati non UE, ammettendo la conversione solo se consentita da specifiche intese bilaterali e a condizioni di reciprocità. Ne consegue che l’ambito operativo dell’istituto è interamente definito dagli accordi internazionali e dai modelli in essi richiamati.

Su questa base il Collegio esamina l’art. 6 dell’accordo 28 luglio 2006, che riserva la conversione alle sole categorie A, B e B speciale italiane e alle restrizioni “non professionale” della patente filippina, con le tabelle tecniche allegate quali parti integranti dell’accordo, modificabili mediante scambio di note verbali. La previsione è giudicata chiara nel limitare la convertibilità ai modelli contemplati. Il primo motivo è quindi respinto, con richiamo alla pronuncia cautelare del TAR Lazio, Roma, n. 3303 del 17 luglio 2024, resa su fattispecie identica.

Quanto all’interesse pubblico, il Tribunale ritiene che esso sia in re ipsa: l’esclusione di un modello dall’ambito della conversione riflette un diverso standard di capacità tecniche richieste per la conduzione dei veicoli, con ricadute sulla sicurezza della circolazione. La censura sull’autotutela è pertanto infondata.

Il legittimo affidamento non è violato. L’ottenimento della conversione non preclude l’esercizio dell’autotutela, e la relativa tutela si risolve nella verifica di legittimità dell’atto di ritiro; il ricorrente stesso riconosce che l’annullamento è intervenuto entro il termine annuale dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il difetto di istruttoria e di motivazione è escluso: accertata l’assenza della dicitura richiesta, nessun ulteriore approfondimento era dovuto. Il contraddittorio risulta rispettato ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b, l. n. 241/1990, non essendo necessaria l’analitica confutazione delle osservazioni. Il Collegio respinge anche lo sviamento, qualificando il limite dei modelli come presidio sostanziale alla sicurezza della circolazione e non come prescrizione formale. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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