Conversione permesso cure mediche rileva data istanza non titolo posseduto (TAR Toscana n. 1360 del 25.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria dettata dall’art. 7, comma 2, D.L. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, si riferisce alle istanze di conversione presentate anteriormente all’entrata in vigore della novella, e non alla mera titolarità di un permesso di soggiorno rilasciato in precedenza. Il riferimento alla domanda, e non al titolo posseduto, risulta confermato dal comma 3 della medesima disposizione, che riserva la conservazione della convertibilità ai soli permessi per protezione speciale già rilasciati e in corso di validità, mediante norma eccezionale non suscettibile di applicazione analogica. Il permesso per cure mediche tutela interessi temporanei legati alle condizioni di salute e non radica alcun affidamento alla permanenza sul territorio. Ne consegue che la domanda di conversione in lavoro subordinato presentata dopo l’entrata in vigore della novella è inammissibile, trattandosi di attività amministrativa vincolata per la quale non opera l’obbligo del preavviso di rigetto.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche, più volte rinnovato, rilasciato ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998. Dopo aver svolto attività lavorativa in Italia, presentava in data 10.02.2024 domanda di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, con appuntamento fissato al 29.03.2024.
La Questura di Firenze archiviava l’istanza per inammissibilità, sul rilievo che la novella introdotta dal D.L. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, aveva soppresso la possibilità di conversione dei permessi per cure mediche. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, che accoglieva l’istanza cautelare e tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava l’interpretazione dell’art. 7 del decreto-legge, sostenendo che il comma 3, nel fare salva la facoltà di conversione dei titoli già rilasciati, dovesse valere per ogni permesso in corso di validità. Il Tribunale respinge la tesi muovendo dalla lettera del comma 2, che àncora la disciplina previgente alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto.
Il collegio chiarisce che le istanze richiamate sono quelle relative alle disposizioni incise dalla novella: la domanda di conversione deve essere valutata dall’Amministrazione secondo la disciplina anteriore. Il comma 2 deroga così al tempus regit actum, che avrebbe imposto di applicare la sopravvenienza normativa intervenuta prima della decisione finale. Il giudice richiama, su fattispecie analoga, TAR Veneto, Sez. III, sentenza n. 2225 del 20.09.2024.
La lettura restrittiva è confermata dal comma 3, che conserva il rinnovo e la convertibilità ai soli permessi per protezione speciale già rilasciati. Diversamente opinando, l’ultima previsione sarebbe ultronea, perché quella fattispecie rientrerebbe già nel comma 2. Il legislatore ha quindi differenziato la disciplina transitoria: solo per la protezione speciale ha tutelato l’affidamento dello straniero, mentre il permesso per cure mediche protegge interessi temporanei legati alle condizioni di salute. La norma di salvezza ha carattere eccezionale e non ammette applicazione analogica, come affermato da TAR Emilia Romagna, Parma, sentenza n. 201/2024.
Poiché l’istanza era stata presentata dopo l’entrata in vigore della novella, il ricorrente non può beneficiare della conversione. Nello stesso senso il Ministero dell’Interno si era espresso con la circolare del 1.06.2023.
Il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, è respinto in forza dell’art. 21-octies, comma 2: la preclusione alla conversione discende direttamente dalla legge, senza margini di mediazione discrezionale. Il ricorso è pertanto infondato e respinto, con compensazione delle spese e liquidazione dell’onorario in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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