Nuova correzione dell’elaborato se il voto non rispecchia i criteri (TAR Lombardia n. 639 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione giudicatrice negli esami di abilitazione professionale è sindacabile dal giudice amministrativo sul piano dell’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della loro coerenza e correttezza rispetto al criterio tecnico e al procedimento applicativo. Quando il giudizio espresso non sia oggettivamente riconducibile ai criteri ministeriali di valutazione, la valutazione è illegittima per difetto di istruttoria e il giudice può disporre una nuova correzione dell’elaborato ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, garantendo l’anonimato dell’elaborato stesso.
Il Fatto
Un candidato partecipava all’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025, svolgendo le prove scritte presso la Corte d’Appello di Milano. La commissione n. 6 istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, cui era stato affidato il compito di correzione, valutava il suo elaborato, contrassegnato con il n. 1332, con il voto di 15/30, giudizio insufficiente che comportava la non ammissione alle prove orali.
Il candidato impugnava il verbale della seduta del 10 marzo 2026 e gli atti consequenziali, deducendo l’illegittimità della valutazione, e chiedeva la sospensione cautelare del provvedimento, considerata la pendenza dell’esame.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare. Il Collegio ha preliminarmente affermato che la discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione non è sottratta al sindacato del giudice amministrativo, il quale può verificarne l’attendibilità sotto il profilo della coerenza e correttezza delle operazioni tecniche, sia riguardo al criterio tecnico applicato sia riguardo al procedimento seguito.
I nove criteri di valutazione elaborati dalla competente Commissione presso il Ministero della Giustizia per l’esame di avvocato della sessione 2025 delineano l’ambito entro il quale l’Amministrazione è obbligata a veicolare le valutazioni. Tale aspetto, secondo il Tribunale, è sindacabile dal giudice amministrativo, che può verificare la conformità del giudizio espresso al paradigma normativo.
Nel caso concreto, il giudizio di insufficienza non rifletteva tale paradigma né canoni di coerenza e attendibilità, perché non risultava oggettivamente riconducibile ai criteri ministeriali. Questa difformità esprimeva, sotto altro profilo, una non adeguata istruttoria, tale da infirmare la legittimità della valutazione.
Il Collegio ha pertanto disposto che l’Amministrazione provveda a una nuova correzione dell’elaborato, ad opera di una Commissione istituita presso una diversa Corte d’Appello, individuata nello stesso provvedimento. L’elaborato dovrà essere trasmesso in forma rigidamente anonima e senza alcun riferimento all’ordinanza, affinché venga rivalutato nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, da effettuarsi entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di valutazione positiva, la prosecuzione dell’esame avverrà davanti alla Commissione competente per Milano.
Il Tribunale ha infine fissato l’udienza pubblica di merito per il giorno 11 dicembre 2026 e compensato le spese di fase.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.