Ottemperanza e cessazione della materia del contendere con spese per soccombenza sostanziale (TAR Molise n. 25 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. opera quando sopravvenga un’attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, idonea a soddisfare in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale, non quella formale, e restano a carico dell’amministrazione quando l’adempimento sia intervenuto dopo il deposito del ricorso di ottemperanza.

Il Fatto

Con ricorso del 21 giugno 2021 il ricorrente conveniva davanti al Tribunale civile di Campobasso il Ministero della Cultura, chiedendo la condanna al pagamento delle somme necessarie al ripristino di un immobile di sua proprietà, detenuto dall’amministrazione dapprima in locazione e poi sine titulo. Il giudizio si definiva con sentenza n. 1007/2023, pubblicata il 27.12.2023, con la quale il Ministero veniva condannato al pagamento di € 20.795,13 oltre IVA per il ripristino, alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 5.341,00 oltre accessori e a porre definitivamente a proprio carico le spese di CTU.

Passata la sentenza in giudicato, il titolo era notificato il 2 gennaio 2024. Non seguendo alcun pagamento, il ricorrente proponeva azione di ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, lett. e), cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio il ricorrente, con memoria del 3 gennaio 2025, rappresentava che il Ministero aveva provveduto, dopo la proposizione del ricorso, al pagamento integrale di quanto dovuto in forza della sentenza azionata, con conseguente venir meno dell’interesse all’emissione di provvedimenti esecutivi, salva la condanna alle spese. La difesa erariale confermava l’ottemperanza, depositando le distinte dei pagamenti e il prospetto riepilogativo delle somme liquidate, e chiedeva anch’essa la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, sì da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).

Alla luce delle concordi deduzioni delle parti e della documentazione prodotta, il Tribunale ritiene che il Ministero abbia adempiuto all’obbligo di pagamento posto a suo carico dalla sentenza del Tribunale di Campobasso, erogando la somma dovuta in favore del ricorrente. La pretesa di quest’ultimo risulta pertanto pienamente soddisfatta e sussistono i presupposti per la richiesta declaratoria.

Quanto alle spese, il Collegio osserva che esse seguono la soccombenza sostanziale, posto che l’art. 34 cod. proc. amm. annovera le sentenze di ottemperanza tra le sentenze di merito. Rileva, inoltre, che l’adempimento è intervenuto nettamente dopo il deposito del ricorso. Le spese sono quindi liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con rimborso del contributo unificato complessivamente corrisposto, e la sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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