Silenzio della P.A. e sopravvenuta risposta prima del ricorso: inammissibilità (TAR Sicilia n. 3252 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di accertamento del silenzio, presupposto della condanna dell’amministrazione è che al momento della pronuncia perduri l’inerzia dell’ente inadempiente e sussista il relativo interesse ad agire. L’adozione di un provvedimento esplicito in risposta all’istanza rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell’interesse, se interviene prima della proposizione del ricorso, ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se interviene nel corso del giudizio. Permane invece la situazione di inerzia colpevole quando l’amministrazione non conclude il procedimento nel termine ovvero adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non costituisce provvedimento ultimativo ma rinvio sine die. Non integra inerzia colpevole la risposta che dia impulso all’istruttoria e rappresenti la complessità degli accertamenti in corso.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un appartamento prospiciente un immobile sul quale assumeva essere stata realizzata un’importante attività edilizia abusiva, presentava in data 16.11.2023 un’istanza al Comune chiedendo l’adozione degli atti di accertamento dell’abuso e la definizione del procedimento repressivo-sanzionatorio, con demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. Non ricevendo riscontro, si rivolgeva al Segretario comunale per l’attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-ter, legge n. 241/1990.

A fronte del perdurare dell’inerzia proponeva ricorso ex art. 31 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio e la condanna dell’ente all’adozione dei provvedimenti conseguenti, oltre all’indennizzo ex art. 2-bis legge n. 241/1990. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità per carenza di interesse, avendo il Segretario Generale dato riscontro alla richiesta di intervento sostitutivo. Il controinteressato non si costituiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio all’accertamento del contestato silenzio, escludendo i profili di merito relativi alla vicenda edilizia, estranei al rito dell’art. 117 cod. proc. amm. Su tale base ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune.

Il percorso argomentativo muove dal principio secondo cui presupposto della condanna per il silenzio è la persistenza dell’inerzia al momento della pronuncia. Ne deriva che un provvedimento esplicito rende il ricorso inammissibile se anteriore alla proposizione, improcedibile se successivo. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato sez. III n. 4987 del 2022, che conserva rilievo alla sola ipotesi in cui l’amministrazione non concluda il procedimento nel termine o adotti un atto infraprocedimentale o soprassessorio, non idoneo a dare vita a un provvedimento ultimativo.

Nel caso concreto è documentato e non contestato che, prima della notifica del ricorso, il Segretario Generale ha riscontrato la richiesta di intervento sostitutivo, comunicando che il procedimento di accertamento degli abusi era ancora all’attenzione degli uffici urbanistici e che la Polizia Municipale aveva avviato la procedura di accesso all’immobile presso le autorità competenti.

Dalle relazioni di servizio versate in atti emerge che il Comune, a seguito della segnalazione, ha tempestivamente avviato il procedimento di accertamento mediante sopralluoghi esterni, rilievi fotografici e ortofotografici, senza riuscire a eseguire l’indispensabile accesso interno ai locali, da effettuarsi congiuntamente dalla Polizia Locale e dai tecnici dell’UTC, per il quale si è reso necessario informare l’Autorità Giudiziaria al fine di ottenere i provvedimenti di competenza.

Il Collegio esclude pertanto una situazione di inerzia colpevole: il Comune non è rimasto silente né ha rinviato sine die la conclusione, avendo da un lato sollecitato gli uffici a relazionare e dall’altro risposto all’istante, precisando che l’istruttoria, di natura particolarmente complessa, non era conclusa per la necessità di acquisire un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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