La domanda risarcitoria presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto (TAR Sicilia n. 2474 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la domanda di condanna al risarcimento del danno da illegittimo esercizio dell’attività provvedimentale presuppone l’accertamento dell’illegittimità dell’atto, che ne costituisce l’antecedente logico necessario. È pertanto inammissibile la domanda risarcitoria proposta senza che il ricorrente abbia chiesto, anche al solo fine risarcitorio, l’accertamento dell’illegittimità degli atti adottati dall’amministrazione. La rinuncia alle domande di annullamento dinanzi al giudice ordinario, non accompagnata dalla riproposizione della relativa istanza di accertamento innanzi al giudice amministrativo, preclude l’esame nel merito della pretesa risarcitoria. Ai sensi dell’art. 30, comma 2, cod. proc. amm. la cognizione sull’illegittimità dell’agire amministrativo condiziona il riconoscimento del risarcimento.
Il Fatto
Il ricorrente, dirigente medico con specializzazione in urologia, ha agito in riassunzione innanzi al TAR Sicilia per la condanna dell’Azienda Ospedaliera al risarcimento del danno da perdita di chance, lamentando la violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 165/2001 nella copertura di un posto di dirigente medico di Urologia.
La vicenda trae origine da un giudizio celebrato dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G., conclusosi con l’annullamento del concorso pubblico e di taluni atti della procedura. La Corte d’Appello, in sede di impugnazione, ha annullato la sentenza per mancanza di integrazione del contraddittorio, rimettendo le parti dinanzi al Giudice del Lavoro. Quest’ultimo, riassunto il giudizio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, anche in relazione alla domanda risarcitoria. Il ricorrente ha quindi riassunto la causa innanzi al TAR, insistendo nella sola domanda di risarcimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta la questione della proponibilità autonoma della domanda risarcitoria rispetto all’azione di annullamento. L’Amministrazione aveva eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda per omessa notifica ai controinteressati e per mancata impugnazione degli atti posti a fondamento della pretesa risarcitoria.
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (TAR Sicilia Catania, Sez. IV, n. 2555 del 23/08/2023), secondo cui l’esame della domanda risarcitoria presuppone l’individuazione della responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, di natura aquiliana, e il giudizio sui profili di illegittimità dell’atto costituisce una fase del procedimento logico-giuridico di verifica della responsabilità. L’art. 30, comma 2, cod. proc. amm. individua il presupposto dell’azione risarcitoria nell’illegittimità dell’atto, mentre il successivo comma 3 richiama l’elemento soggettivo del dolo o colpa (richiamata Cons. Stato, Sez. III, n. 2921 del 16/05/2018).
La Corte richiama quindi l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 13.07.2022, secondo cui per l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. è sufficiente dichiarare di avere interesse a fini risarcitori, senza necessità di specificare i presupposti della domanda né di proporla nello stesso giudizio di impugnazione. Una volta manifestato l’interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare la legittimità dell’atto.
Nel caso concreto, il ricorrente ha rinunciato dinanzi al Tribunale di Barcellona P.G. alle domande di annullamento degli atti della procedura e non le ha riproposte innanzi al TAR, neppure al solo fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa in funzione della pretesa risarcitoria. Il Collegio conclude pertanto per l’inammissibilità del ricorso, compensando tra le parti le spese di lite attesa la definizione in rito.
Nota della Redazione
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