La scadenza del permesso stagionale non impedisce la conversione in lavoro subordinato (TAR Campania n. 5478 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato, l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 non prevede alcun termine decadenziale decorrente dalla scadenza del titolo di soggiorno, né impone che il permesso sia ancora in corso di validità al momento della domanda. La scadenza del permesso non integra pertanto causa ostativa automatica: l’Amministrazione è tenuta a verificare i presupposti sostanziali della conversione, ossia lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi e la concreta offerta di un contratto di lavoro subordinato. Una circolare ministeriale, avendo natura interna, non può introdurre un termine decadenziale non previsto dalla legge né restringere facoltà riconosciute da una disposizione primaria. Il diniego fondato sul solo dato cronologico della scadenza viola inoltre l’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, per l’omessa ponderazione delle osservazioni dell’interessato, e impone l’annullamento con riedizione del potere amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale ed ha ottenuto dalla Questura di Caserta un permesso di soggiorno per lavoro stagionale rilasciato il 12 ottobre 2023 e con scadenza al 12 ottobre 2024. In data 10 febbraio 2025 ha presentato, tramite procedura telematica, domanda di conversione del titolo in lavoro subordinato, allegando la proposta di contratto presso un datore di lavoro con cui il rapporto risultava instaurato.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Caserta ha comunicato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ravvisando l’unica ragione ostativa nella circostanza che il permesso risultava scaduto in data 12 ottobre 2024. Le osservazioni difensive del ricorrente non sono state accolte e l’Amministrazione ha rigettato definitivamente l’istanza il 13 novembre 2025, ribadendo che la richiesta era stata presentata con titolo scaduto da oltre sessanta giorni. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, che in sede cautelare aveva già accolto la domanda con ordinanza n. 381/2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma in sede di merito l’impostazione già assunta in fase cautelare. L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo applicabile, non prevede che la domanda di conversione debba essere presentata entro la data di scadenza del permesso né entro un termine decadenziale fisso. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è ferma nell’escludere che dal sistema sia desumibile un termine siffatto, dovendosi valorizzare i requisiti sostanziali e gli elementi sopravvenuti rilevanti ai sensi dell’art. 5, comma 5, del testo unico immigrazione (Cons. Stato, III, n. 3884/2016; Cons. Stato, III, n. 4168/2016; Cons. Stato, III, n. 6963/2022).

Il provvedimento impugnato, fondato esclusivamente sulla scadenza del titolo, si pone quindi in contrasto con il dato normativo e con l’interpretazione consolidata. La censura è accolta.

Parimenti fondata è la doglianza sull’omessa istruttoria. Preavviso e provvedimento finale recano una motivazione univoca: la domanda sarebbe inammissibile perché proposta oltre sessanta giorni dalla scadenza. Non risulta alcuna verifica circa l’effettivo svolgimento dell’attività stagionale per almeno tre mesi, la sussistenza dell’offerta di lavoro subordinato e l’attuale inserimento lavorativo. Escluso che la sola scadenza integri causa ostativa automatica, l’Amministrazione era tenuta a valutare i presupposti sostanziali, in ossequio anche al principio di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, che impone di confrontarsi effettivamente con le osservazioni dell’interessato (Cons. Stato, III, n. 3884/2016; TAR Lombardia, Milano, n. 2182/2023; TAR Emilia-Romagna, Parma, n. 315/2025).

Quanto al richiamo alla circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 1695 del 29 febbraio 2024, il Collegio ne esclude l’idoneità a sorreggere il diniego. La circolare si colloca in un contesto amministrativo specifico, concernente la gestione dei flussi 2024 e il differimento dei click day, e non può introdurre un termine decadenziale generale non previsto dalla legge. Le circolari hanno natura interna e non possono innovare l’ordinamento né restringere diritti o facoltà riconosciuti da una disposizione primaria (Cons. Stato, III, n. 4168/2016; TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 326/2025).

Il profilo relativo all’aggiornamento della modulistica ministeriale, pur non decisivo, conferma la necessità di una valutazione sostanziale della posizione del richiedente. Il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento, restando salva la riedizione del potere amministrativo. Le spese sono compensate per la particolarità della controversia; è confermata l’ammissione definitiva al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso in favore del difensore a carico dell’Erario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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