Ottemperanza inammissibile se non notificata la sentenza di appello (TAR Campania n. 5470 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il titolo esecutivo da notificare all’amministrazione ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è costituito dalla sentenza di appello, e non da quella di primo grado, tutte le volte in cui il ricorso sia stato incardinato dopo la pubblicazione della pronuncia di secondo grado. L’effetto devolutivo e sostitutivo dell’appello opera anche in caso di integrale conferma della decisione impugnata, salvo che l’appello sia definito in rito con inammissibilità, improponibilità o improcedibilità. Il rispetto del termine dilatorio integra una condizione di ammissibilità e non di semplice procedibilità dell’azione: prima del suo esaurimento la domanda di ottemperanza è improponibile, né la notifica tardiva del titolo, avvenuta a giudizio già incardinato, vale a sanare il difetto.

Il Fatto

La Camera di Commercio ricorrente aveva ottenuto dal TAR Campania, con la sentenza della Sezione Terza n. 5833 del 26.10.2023, l’accertamento della responsabilità extracontrattuale della Regione per aver omesso di rinnovare la convenzione relativa alla gestione dell’albo delle imprese artigiane e della commissione provinciale dell’artigianato, con condanna dell’amministrazione a proporre una offerta risarcitoria entro tre mesi, secondo i criteri fissati in motivazione. La pronuncia, appellata dalla Regione, era confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione Quinta n. 3781 del 26.04.2024, passata in giudicato.

Rilevata l’assenza di qualsiasi proposta risarcitoria, l’ente camerale proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo al giudice amministrativo di determinare direttamente la somma dovuta, senza nomina di commissario, moltiplicando il parametro unitario per il numero delle imprese iscritte negli anni dal 2001 al 2004, con detrazione degli acconti versati, oltre rivalutazione e interessi legali, e con fissazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di tardività delle memorie regionali. I termini a ritroso dell’art. 73, comma 1, c.p.a., dimezzati per il rito camerale dall’art. 87, comma 3, c.p.a., si calcolano con riferimento all’ultima udienza di discussione: entrambi i depositi risultano tempestivi.

Nel merito, il giudice rileva che la sentenza di primo grado era stata notificata alla Regione il 1° dicembre 2023, mentre il ricorso è stato incardinato il 26 febbraio 2025, con ampio superamento dei 120 giorni. Tuttavia la sentenza del Consiglio di Stato non era stata previamente notificata: la notifica è intervenuta solo il 6 marzo 2026, a giudizio pendente. Su tale possibile causa di inammissibilità il Collegio aveva dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., consentendo il contraddittorio.

Il punto centrale è l’individuazione del titolo esecutivo. Per effetto dell’effetto devolutivo, la sentenza di appello sostituisce quella di primo grado tanto in caso di riforma quanto in caso di conferma, salvo le ipotesi — nella specie insussistenti — di definizione in rito del gravame. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, essa va quindi intrapresa sulla base della pronuncia di secondo grado: la notifica della sola sentenza di primo grado non basta. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sez. III, n. 29021 del 2018 e i TAR Sicilia Catania n. 3258/2021 e TAR Sicilia Palermo n. 1874/2021.

Quanto alla natura dell’onere, la Corte qualifica il termine come condizione di ammissibilità dell’azione e non di procedibilità. La ratio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 è consentire all’amministrazione di attivare spontaneamente il procedimento di pagamento prima di essere coinvolta in un nuovo giudizio, con l’aggravio di spese e difesa tecnica che ne deriva. La tesi contraria, sostenuta da un orientamento minoritario richiamato dalla ricorrente, svuoterebbe di portata precettiva la norma. Il Collegio osserva inoltre che quel diverso indirizzo resta comunque inapplicabile, poiché presuppone la previa notifica del titolo e la maturazione dei 120 giorni in pendenza del giudizio, mentre qui manca proprio la notifica anteriore.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di una condizione oggettiva dell’azione, con integrale compensazione delle spese e contributo unificato a carico della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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