Appello avverso diniego di sanatoria improcedibile per sopravvenuta esecuzione della demolizione (Cons. Stato n. 7007 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo di appello l’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione e deve permanere fino alla pronuncia. Quando l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione e l’archiviazione del procedimento sanzionatorio facciano venir meno ogni utilità della decisione, l’impugnazione va dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La relativa declaratoria può fondarsi sulla dichiarazione della stessa parte appellante, non contestata dalla controparte, senza necessità di accertamento autonomo del giudice. La compensazione delle spese del grado può essere disposta per giusti motivi, anche in ragione dell’accordo raggiunto sul punto.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile sito nel territorio comunale aveva impugnato davanti al TAR Liguria il provvedimento con cui il Comune aveva negato l’accertamento di conformità edilizia e contestualmente ordinato la demolizione delle opere abusive. Il ricorso, articolato in più motivi, era stato respinto con sentenza n. 198 del 14 marzo 2022, con compensazione delle spese.
Proposto appello, la domanda cautelare di sospensione dell’esecutività era stata respinta. Nelle more del giudizio l’appellante ha comunicato che la demolizione era stata eseguita e che, con provvedimento comunale del 26 ottobre 2022, il procedimento sanzionatorio era stato archiviato. Ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dell’impugnazione e chiesto la declaratoria di improcedibilità con spese compensate, producendo l’istanza sottoscritta dalla controparte per adesione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto di quanto dichiarato dall’appellante in ordine al venir meno di qualsiasi interesse alla prosecuzione del giudizio. Su tale premessa ha fondato la declaratoria di improcedibilità dell’appello, senza scrutinare nel merito i tre motivi di riforma della sentenza di primo grado.
La decisione si colloca nel solco della regola per cui l’interesse al ricorso e all’appello deve essere attuale e concreto, persistendo al momento della pronuncia. L’esecuzione della misura ripristinatoria e la chiusura del procedimento sanzionatorio esauriscono la materia del contendere sul piano dell’utilità pratica della decisione, poiché la eventuale riforma non potrebbe più arrecare alcun vantaggio all’appellante.
La Corte ha ritenuto sufficiente, a sostegno della declaratoria, la prospettazione della parte, non contestata dalla controparte e anzi condivisa nell’istanza congiunta depositata. L’improcedibilità è così pronunciata in via dichiarativa, senza necessità di verificare d’ufficio l’avvenuta esecuzione con autonoma istruttoria.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione tra le parti del grado di appello, invocando l’esito della controversia e l’accordo raggiunto sul punto, con ciò valorizzando la convergenza delle parti sulla definizione del giudizio.
La sentenza ha infine ordinato l’esecuzione del decisum da parte dell’autorità amministrativa, secondo lo schema proprio delle pronunce di annullamento e degli ordini di ripristino. La vicenda processuale si chiude quindi senza un sindacato nel merito dei motivi di appello, in forza della sola sopravvenuta carenza di interesse.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.