Sindacato del giudice amministrativo e limiti nel giudizio di avanzamento militare (Cons. Stato n. 2398 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali è espressione di amplissima discrezionalità tecnica, fondata su una valutazione in assoluto di ciascuno scrutinando e non sulla comparazione tra gli stessi. Il sindacato del giudice amministrativo resta confinato al riscontro di vizi macroscopici, emergenti ictu oculi dalla documentazione personale, dovendo la irrazionalità della valutazione risaltare per assoluta immediatezza. L’eccesso di potere in senso relativo sussiste quando il differenziale di punteggio è palesemente incoerente con le risultanze cartolari o viola le regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio. L’annullamento del giudizio comporta la sola rinnovazione della valutazione, restando precluso al giudice sostituirsi all’amministrazione e attribuire il bene della vita.

Il Fatto

Il ricorrente, capitano del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza, specialità sanità, si classificava al secondo posto nella graduatoria di merito per l’avanzamento al grado di maggiore per l’anno 2022, con il punteggio di 26,07 su 30, alle spalle di un collega che conseguiva 26,09.

Impugnava davanti al TAR Lazio il verbale della commissione ordinaria di avanzamento, le schede di motivazione, la graduatoria e la determinazione di approvazione. Il Tribunale accoglieva il ricorso e annullava gli atti, ravvisando un eccesso di potere su tutti e quattro i parametri di valutazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando generale della Guardia di finanza proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari: l’appello è specifico ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a. e il ricorrente, iscritto in graduatoria ancorché in posizione deteriore, ha pieno interesse ad agire. L’art. 857 c.m. attribuisce rilievo all’anzianità relativa, con riflessi su impiego, rapporti gerarchici e sviluppo di carriera.

Nel merito, la Corte ricostruisce il sistema degli artt. 1057 e 1058 c.m. e dell’art. 21 del d.lgs. n. 69/2001: la commissione procede a un apprezzamento globale della personalità dell’ufficiale. Per costante indirizzo, non è consentito isolare singoli episodi di carriera per dedurne l’illegittimità del giudizio, essendo lo stesso riferito all’intera carriera degli scrutinandi.

Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato ai casi in cui l’incoerenza della valutazione emerga con assoluta immediatezza dalla documentazione. Su questa base la Corte ritiene insindacabile la valutazione relativa alle qualità professionali e all’attitudine ad assumere incarichi superiori: l’importanza degli incarichi rivestiti e gli encomi conseguiti costituiscono oggetto di indagine riservata alla commissione, non sindacabile dal giudice.

Diversamente, per le qualità morali, di carattere e fisiche e per le doti intellettuali e di cultura il differenziale di punteggio, ancorché minimo, appare disancorato dalle risultanze cartolari. A fronte di una valutazione testualmente identica sul primo criterio, la commissione assegna 26,19 e 26,16: l’incoerenza risalta ictu oculi. Sul secondo, il ricorrente vanta specializzazione, dottorato, master, docenze e pubblicazioni, ma riporta un punteggio inferiore.

L’appello è dunque parzialmente accolto. L’annullamento impone solo la rinnovazione del giudizio entro il termine dell’art. 1090, comma 4, c.m., senza che il giudice possa attribuire direttamente il bene della vita, in ossequio all’art. 34, comma 2, c.p.a. e al principio di separazione dei poteri. Spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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