Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 170 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’Appello, ai sensi della legge n. 89/2001, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dell’equa riparazione, una volta notificato e non opposto, costituisce titolo esecutivo avente natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudizio di ottemperanza deve essere accolto. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del giudicato, fissa il termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di inottemperanza. Al commissario non spetta alcun compenso specifico, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto n. cron. 965/2019, aveva accolto il ricorso ex legge n. 89/2001 e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme dovute a titolo di equa riparazione. Il decreto, munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, non era stato opposto, ma neppure eseguito.

I ricorrenti hanno quindi promosso il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito e, in sede di trattazione orale, ha contestato la regolarità della documentazione prodotta a corredo della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’Appello possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato ritualmente notificato e non opposto. Sussiste dunque il presupposto per l’azione di ottemperanza.

Il Tribunale ha poi verificato il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre accertato che i ricorrenti avevano inviato la dichiarazione richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e le modalità di pagamento prescelte.

L’eccezione della difesa erariale è stata respinta. La dichiarazione era stata regolarmente prodotta, unitamente alla ricevuta di consegna della comunicazione PEC, mediante copia digitale con attestazione di conformità all’originale analogico. Il Collegio ha quindi ritenuto integrato anche il presupposto dell’art. 5-sexies, comma 7, essendo decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.

Nel merito è stato sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme indicate e degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni.

Quanto alle spese, il Ministero è stato condannato al pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario, includendo il rimborso delle spese sostenute dopo il decreto per proporre l’ottemperanza. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022. Il compenso del commissario è escluso in forza del richiamato principio di onnicomprensività della retribuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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