Terrazzo a tasca e silenzio assenso paesaggistico legittimano valutazione autonoma del Comune (TAR Toscana n. 1830 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la Soprintendenza non si pronuncia nei termini sulla richiesta di parere vincolante, il Comune può procedere autonomamente alla valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento sulla scorta del parere della propria commissione paesaggistica, senza che il silenzio assenso sul parere costituisca presupposto dell’autorizzazione. La valutazione di compatibilità è espressione di ampia discrezionalità tecnica e organi diversi possono pervenire a conclusioni divergenti su opere analoghe. È inammissibile la censura che investe la validità di un atto non impugnato, ancorché connesso alla sanatoria contestata. L’avviso di avvio del procedimento per interventi su parti comuni va comunicato all’amministratore di condominio, non ai singoli condomini.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di una unità immobiliare in uno stabile condominiale, impugna l’accertamento di conformità e l’autorizzazione paesaggistica rilasciati dal Comune a un altro condomino per la realizzazione di un terrazzo a tasca sulla copertura dell’edificio. Secondo il ricorrente, l’opera creerebbe una nuova veduta sul balcone del suo appartamento.
Il ricorso, dapprima proposto al Capo dello Stato, è stato trasposto davanti al TAR a seguito dell’opposizione delle parti resistenti. Il Tribunale prescinde dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del controinteressato e respinge il ricorso nel merito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, fondato sull’asserita elusione dell’art. 3, comma 3, della L.R. Toscana n. 5/2010 mediante il frazionamento delle pratiche edilizie, è dichiarato inammissibile. La norma invocata vieta modifiche alle altezze di colmo e di gronda nei progetti di recupero abitativo dei sottotetti, non la realizzazione di terrazze a tasca. I vizi denunciati riguardano quindi la validità della SCIA per il recupero del sottotetto, atto non impugnato in questa sede: la censura non può essere esaminata nel merito.
Analoga sorte tocca al secondo motivo, relativo alla mancata formazione del silenzio assenso sul parere vincolante della Soprintendenza. L’apertura tipo velux non è oggetto del provvedimento impugnato, che concerne il solo terrazzo a tasca. Il Collegio rileva inoltre che nell’autorizzazione impugnata non vi è alcun riferimento al formarsi del silenzio assenso: il Comune ha preso atto dell’inerzia della Soprintendenza e ha provveduto autonomamente a valutare la compatibilità paesaggistica dell’opera, sulla scorta del parere favorevole della propria commissione paesaggistica.
Quanto alla pretesa contraddittorietà rispetto al diniego opposto dalla Soprintendenza a un terrazzo analogo nelle vicinanze, la censura è infondata. Nei due casi la valutazione è stata effettuata da organi diversi, che nell’esercizio della discrezionalità tecnica loro attribuita dalla legge possono pervenire a conclusioni divergenti. Il ricorrente non ha inoltre dimostrato l’identità delle due opere e del loro impatto paesaggistico in relazione ai coni visuali.
Infine, la doglianza sull’omesso avviso di avvio del procedimento ai singoli condomini è priva di fondamento. L’avviso, per interventi sulla copertura comune, avrebbe dovuto essere comunicato all’amministratore di condominio, custode delle parti comuni, e non ai singoli condomini. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in favore di ciascuna parte costituita.
Nota della Redazione
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