Revoca del bando prima della graduatoria finale: legittima la scelta dell’ASL (TAR Lazio n. 259 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Fino all’approvazione della graduatoria finale, il partecipante a un concorso pubblico vanta una mera aspettativa alla conclusione del procedimento, non un affidamento giuridicamente tutelato. In questa fase la revoca del bando rientra nell’ampia discrezionalità dell’amministrazione e non richiede una motivazione particolarmente pregnante, essendo sufficiente l’esternazione di ragioni complessivamente razionali e coerenti con l’interesse pubblico. La natura di atto generale della lex specialis esclude l’applicazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990 e delle garanzie partecipative. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti del controllo di logicità e ragionevolezza, senza sconfinare nel merito della scelta organizzativa.

Il Fatto

I ricorrenti partecipavano alla procedura per titoli ed esami indetta dall’ASL Frosinone per 25 posti di Assistente Amministrativo a tempo determinato, superando tutte le prove e collocandosi tra i candidati idonei. Prima dell’approvazione della graduatoria finale, l’Azienda revocava, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la deliberazione di indizione, il bando e l’atto di ammissione dei candidati e nomina della Commissione.

La revoca si fondava sulla mancata autorizzazione regionale all’assunzione dei vincitori e sulla sopravvenuta conclusione di una procedura parallela dell’ASL Roma 1, con autorizzazione regionale all’assunzione di soli 5 assistenti tramite scorrimento di quella graduatoria. I ricorrenti impugnavano la revoca e gli atti presupposti, articolando censure di violazione del principio di conservazione degli atti, di proporzionalità e di legittimo affidamento, oltre all’omesso coinvolgimento procedimentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la revoca di un bando di concorso rientra nei normali poteri discrezionali della P.A. fino alla nomina dei vincitori. Solo quando il procedimento sia perfezionato con la presa d’atto della graduatoria definitiva e l’invito a prendere servizio sorge una posizione soggettiva qualificata. In assenza di tale atto conclusivo, la revoca può essere giustificata anche con sintetiche ragioni organizzative, come affermato dalla sentenza della Sezione n. 551 del 29 luglio 2024 e da Cons. Stato, sez. VII, n. 7702 del 20 settembre 2024.

Il TAR esclude che la revoca della lex specialis integri un esercizio di autotutela, non essendo configurabile un affidamento del destinatario. L’onere motivazionale non è quindi particolarmente pregnante: basta l’esternazione di ragioni non palesemente irrazionali. Nel caso concreto l’Azienda ha correttamente assolto a tale onere, indicando lo scorrimento della graduatoria dell’ASL Roma 1 per il medesimo profilo e il venir meno dell’autorizzazione regionale all’assunzione dei vincitori della procedura revocata.

Quanto alle asserite sopravvenienze, il Collegio rileva che l’espletamento della procedura era stato autorizzato “nelle more” delle procedure a tempo indeterminato e che la conclusione del concorso dell’ASL Roma 1 costituisce circostanza successiva all’indizione. La dilatazione dei tempi, per quanto rilevante, non incide sul potere di revoca esercitato prima della conclusione del procedimento. Le censure sulla preferenza per il personale sanitario e per le assunzioni a tempo indeterminato sono inammissibili, perché dirette a contestare il merito della scelta, peraltro coerente con l’art. 36, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che assume il contratto a termine come eccezione.

Il secondo motivo è respinto perché nel caso di revoca anteriore alla graduatoria finale non sorge alcun affidamento tutelabile; il tempo decorso denota anzi l’assenza di un interesse dell’amministrazione alla rapida conclusione. Il terzo motivo è infondato per analoghe ragioni e perché la natura generale del bando esclude le garanzie partecipative, secondo Cons. Stato, sez. VII, n. 11526 del 28 dicembre 2022. Il Collegio dichiara inoltre improcedibile la domanda di accesso ex art. 116, comma II, c.p.a., avendo i ricorrenti ottenuto la documentazione.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti. Le spese sono compensate per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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