Destinazione agricola e reiezione delle osservazioni non richiedono motivazione rafforzata (TAR Lombardia n. 3430 del 29.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nuova classificazione urbanistica di un terreno che ne determini la non edificabilità non richiede alcuna motivazione specifica, salvo che il proprietario versi in una condizione di affidamento tutelabile, derivante da convenzioni urbanistiche, dall’approvazione di strumenti attuativi o dall’annullamento di un titolo edificatorio. Le osservazioni presentate in sede di adozione di un nuovo strumento di pianificazione costituiscono un mero apporto dei privati e non impongono all’Amministrazione un obbligo di analitica confutazione, essendo sufficiente il richiamo ai principi ispiratori del piano. La destinazione a verde agricolo non postula un utilizzo colturale effettivo del fondo e può essere disposta per soddisfare esigenze di disciplina urbanistica, segnatamente il contenimento del consumo di suolo e il rapporto equilibrato tra aree edificate e spazi liberi.

Il Fatto

I ricorrenti sono proprietari di terreni ricompresi dal PGT del 2010 nell’ATU 8, collocati in aree non qualificate come agricole di pregio dal PTR del 2018 e dal PTCP della Provincia di Varese. La Variante al Documento di Piano, adottata con delibera consiliare n. 1 del 13 gennaio 2020, attribuiva all’intera area di loro proprietà destinazione agricola.

Gli interessati presentavano osservazioni endoprocedimentali chiedendo la rettifica della previsione. Con la delibera consiliare n. 21 del 31 luglio 2020 le osservazioni venivano respinte, richiamando il principio di riduzione del consumo di suolo. I proprietari impugnavano la delibera e gli atti connessi, sostenendo che le aree, interstiziali rispetto al centro abitato, non sarebbero state idonee a una destinazione agricola effettiva e che fosse necessaria una motivazione specifica della previsione che le rendeva non edificabili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla regola consolidata in materia di motivazione degli atti di pianificazione. La nuova classificazione urbanistica che rende un terreno non più edificabile non abbisogna di alcuna motivazione specifica, salvo i casi in cui il proprietario si trovi in una condizione di affidamento tutelabile per aver sottoscritto una convenzione urbanistica, ottenuto l’approvazione di uno strumento attuativo o l’annullamento di un titolo edificatorio. Sul punto il TAR richiama TAR Lombardia, Brescia, I, 7 gennaio 2020 n. 2, TAR Lombardia, Milano, IV, 18 aprile 2024 n. 1156 e Consiglio di Stato, IV, 10 febbraio 2022, n. 963. Nel caso concreto i ricorrenti non avevano sottoscritto convenzioni né era stato approvato alcuno strumento attuativo: l’introduzione della destinazione agricola non richiedeva dunque motivazione rafforzata.

Identiche considerazioni valgono per la reiezione delle osservazioni. Esse costituiscono un mero apporto dei privati nel procedimento di formazione dello strumento, con conseguente assenza di un obbligo di puntuale motivazione oltre a quella evincibile dai criteri desunti dalla relazione illustrativa del piano. Il Collegio richiama TAR Lombardia, Milano, II, 22 ottobre 2021 n. 2333 e precisa che l’Amministrazione è tenuta a esaminare le osservazioni, ma non ad analiticamente confutarle, essendo sufficiente il contrasto con i principi ispiratori del piano. Nel caso di specie la reiezione era motivata con il richiamo al contenimento del consumo di suolo, principio generale ispiratore della nuova pianificazione, e l’agere amministrativo si è estrinsecato in termini di piena legittimità.

Quanto alla destinazione agricola, il TAR esclude che essa sia necessariamente correlata a un utilizzo effettivo del terreno per la produzione colturale. La scelta può fondarsi unicamente sull’intento, espressamente dichiarato, di evitare l’ulteriore consumo di suolo o il congestionamento di parti del territorio. Il Collegio richiama TAR Molise, Campobasso, I, 23 settembre 2024 n. 292: la destinazione a verde agricolo non impone un obbligo positivo di utilizzazione colturale, ma ha in negativo lo scopo di evitare insediamenti residenziali e produttivi, assolvendo una funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione dell’aggregato urbano.

Il ricorso è pertanto respinto in quanto destituito di fondamento. Le spese di lite sono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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