Correzione dell’errore materiale sulla Commissione emittente in sede di rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 28673 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correzione degli errori materiali della sentenza della Corte di cassazione, l’art. 391-bis cod. proc. civ. consente la correzione anche d’ufficio quando la rettifica non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma elimina incertezze interpretative e ostacoli applicativi della pronuncia. L’erronea indicazione del giudice a quo nella motivazione, ove il provvedimento correttamente impugnato sia un altro, integra un mero errore materiale emendabile in sede di correzione, restando fermo il decisum. La correzione rende coerente la formulazione letterale della sentenza con il suo contenuto effettivo e opera sui singoli passaggi della motivazione nei quali l’autorità giudiziaria emittente risulta indicata in modo difforme dal reale.
Il Fatto
Con una precedente pronuncia la Corte aveva accolto il ricorso proposto dall’agente della riscossione avverso una sentenza di appello in materia tributaria, con conseguente rinvio. Nella motivazione di quella decisione la Corte aveva indicato, quale giudice emittente del provvedimento impugnato, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. In realtà, come emerge dal raffronto con gli atti, il provvedimento proveniva dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. L’agente della riscossione ha quindi proposto ricorso ex art. 391-bis cod. proc. civ. per ottenere la correzione del testo della sentenza, rappresentando che l’indicazione erronea poteva riflettersi sugli effetti della pronuncia e sulla sua esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che l’indicazione contenuta nella motivazione della sentenza n. 23607/2024 è frutto di un mero errore materiale. La denominazione riportata nel testo non corrisponde all’ufficio che ha effettivamente emesso il provvedimento impugnato: si tratta della Commissione Tributaria Provinciale e non della Commissione Tributaria Regionale.
Il collegio verifica che tale errore non incide sul contenuto sostanziale della decisione. Il decisum, la ratio e il dispositivo restano invariati; l’inesattezza riguarda soltanto la formulazione letterale dei passaggi nei quali viene richiamato il giudice che ha emesso la sentenza oggetto di impugnazione.
La Corte rileva però che l’errore è idoneo a generare incertezze interpretative e ostacoli applicativi, anche in relazione agli effetti della pronuncia. È questa la ragione che giustifica l’intervento correttivo: eliminare l’ambiguità e rendere il testo coerente con la sua effettiva portata.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 391-bis cod. proc. civ., che consente la correzione degli errori materiali della sentenza della Cassazione e ne ammette l’attivazione anche d’ufficio. La Corte ritiene dunque di dover procedere, in assenza di contestazioni sul punto e in presenza di un errore che emerge dal confronto tra la motivazione e il provvedimento realmente impugnato.
La correzione viene disposta per punti specifici: la sostituzione dell’indicazione della Commissione Tributaria Regionale con quella della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, e la conseguente rettifica dei richiami alla sentenza di appello e alla posizione assunta dal giudice di secondo grado, che divengono riferimenti alla pronuncia e alla posizione del giudice di primo grado. L’accoglimento è quindi limitato alla rettifica letterale, senza alcuna incidenza sul merito della decisione già assunta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.