Corso quadriennale allievi vice commissari: natura formativa e nessun computo dell’anzianità (TAR Puglia n. 442 del 26.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La frequenza del corso quadriennale per allievi aspiranti vice commissari di polizia, di cui all’art. 6, lett. a), d.P.R. n. 341 del 1982, ha funzione esclusivamente formativa e non integra un rapporto di servizio. All’allievo non è riconoscibile lo status di dipendente pubblico prima del completamento del corso e del superamento dell’esame finale. Il trattamento economico eventualmente corrisposto non costituisce corrispettivo di una prestazione lavorativa e difetta il sinallagma proprio del rapporto di lavoro. Ne consegue il rigetto della domanda di computo del periodo di corso ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale fondata sugli artt. 3, 36 e 97 Cost., poiché i casi di riconoscimento del periodo formativo presuppongono il previo superamento di un pubblico concorso.

Il Fatto

I ricorrenti chiedono l’annullamento della nota con cui il Ministero dell’Interno ha negato, in via implicita, il computo del corso quadriennale per Allievo aspirante vice commissario, svolto presso il preesistente Istituto Superiore di Polizia, ai fini dell’anzianità di servizio e della maturazione dei diritti pensionistici e previdenziali. Domandano inoltre l’accertamento del relativo diritto.

L’Amministrazione resistente sostiene che il riconoscimento dell’intero corso sia possibile solo a due condizioni: il conseguimento della laurea, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 341/1982, e il riscatto a titolo oneroso, in applicazione del d.lgs. n. 184 del 1997. I ricorrenti replicano che il Ministero avrebbe sempre operato ritenute assistenziali e previdenziali sul trattamento economico corrisposto e che il diniego contrasterebbe con gli artt. 8, 11, 18, 20 e 21 d.P.R. n. 341/1982. Il ricorso arriva al TAR dopo la formale diffida e il negativo riscontro ministeriale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente l’inquadramento giuridico dell’attività svolta durante il corso quadriennale. Da tale qualificazione dipende il riconoscimento o meno del diritto di computo degli anni di corso ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziali.

Il Tribunale aderisce all’interpretazione espressa dalla Prima Sezione del Consiglio di Stato con il parere n. 1324, reso nell’Adunanza del 31 gennaio 2007. Il Supremo Consesso ha negato che all’allievo aspirante vice commissario possa riconoscersi lo status di dipendente pubblico. La frequenza del corso è finalizzata alla formazione del futuro commissario, e lo status si perfeziona solo, ai sensi dell’art. 15, primo comma, d.P.R. n. 341 del 1982, dopo il completamento del quadriennio e l’esito favorevole dell’esame finale.

Durante il percorso formativo, dunque, alla condizione dell’allievo non può attribuirsi una qualificazione corrispondente a quella del dipendente statale. L’attività non realizza una prestazione di energie lavorative al servizio dell’Amministrazione, ma è diretta all’acquisizione volontaria di elementi conoscitivi e formativi. Manca l’elemento essenziale della prestazione lavorativa e l’eventuale trattamento economico non ne costituisce il corrispettivo, con conseguente difetto del sinallagma.

Su un piano processuale, il Collegio rileva che i ricorrenti non hanno assolto l’onere della prova in ordine alle ritenute previdenziali asseritamente operate. Il cedolino prodotto è oscurato nella parte relativa all’identità del beneficiario e potrebbe riferirsi a personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, ammesso al corso con continuità retributiva.

La qualificazione dell’attività in termini di volontarietà ed estraneità a qualsivoglia rapporto di servizio preclude il riconoscimento del diritto azionato, che postula un’attività lavorativa propriamente intesa. È inoltre manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, poiché i casi invocati in cui l’ordinamento riconosce il periodo di formazione ai fini dell’anzianità differiscono da quello in esame per il previo superamento di un pubblico concorso, cui consegue ab initio l’instaurazione del rapporto di servizio. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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