Revoca contributi per dichiarazioni non veritiere e inammissibile compensazione fallimentare (TAR Lazio n. 1346 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dei contributi previsti dall’art. 45, comma 3, della legge n. 448/1998, disposta ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 146/2017 (già art. 8 del D.M. n. 292/2004), costituisce atto di carattere vincolato: essa prescinde dal passaggio in giudicato della pronuncia penale per false dichiarazioni, essendo sufficiente il riscontro, anche in sede amministrativa, della non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda. La compensazione fallimentare ex art. 56 della legge fallimentare presuppone che entrambi i crediti contrapposti siano anteriori alla dichiarazione di fallimento e scaturenti da rapporti intercorsi direttamente con il fallito. Il credito all’indennizzo ex art. 1, comma 1039, lett. b), della legge n. 205/2017 sorge al momento del provvedimento ministeriale di accertamento e quantificazione, non al rilascio del diritto d’uso delle frequenze. L’Amministrazione non è tenuta a controdedurre puntualmente a tutte le osservazioni del privato a valle del preavviso di rigetto.

Il Fatto

Una società operante nel settore televisivo locale aveva ottenuto, per le annualità 2012-2015, i contributi previsti per le emittenti a carattere commerciale. La società è stata poi dichiarata fallita. Sopravvenute pronunce penali hanno accertato la non veridicità delle dichiarazioni rese dagli amministratori all’atto di presentazione delle domande di ammissione ai benefici.

Su tale presupposto il Ministero ha revocato i contributi, attivato il recupero delle somme corrisposte e disposto una compensazione con l’indennizzo riconosciuto al fallimento per la dismissione delle frequenze. Il fallimento ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando la revoca, la compensazione e il difetto di motivazione sulle osservazioni procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto la censura fondata sul mancato passaggio in giudicato della decisione penale. Il D.M. n. 292/2004, richiamato nel provvedimento, e l’art. 8 del D.P.R. n. 146/2017 non subordinano la revoca all’accertamento delle responsabilità penali ex art. 76 d.P.R. n. 445/2000. È sufficiente il riscontro, anche amministrativo, della non veridicità delle dichiarazioni. In coerenza, l’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 prevede la decadenza dai benefici indipendentemente dal giudicato penale.

Da ciò discende la natura vincolata del provvedimento di revoca: all’inverarsi delle condizioni di legge l’Amministrazione è tenuta ad adottarlo. Non trova quindi applicazione l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, che disciplina l’autotutela discrezionale su provvedimenti ampliativi.

Il Collegio ha invece accolto il secondo motivo, relativo alla compensazione fallimentare. L’art. 56 della legge fallimentare consente al creditore di compensare i propri debiti verso il fallito con i crediti vantati verso lo stesso, a condizione che entrambi siano anteriori alla dichiarazione di fallimento e scaturenti da rapporti intercorsi con il fallito.

Nel caso concreto difetta il presupposto dell’anteriorità. Il credito restitutorio del Ministero risale ai contributi versati prima del fallimento, ma il credito del fallimento all’indennizzo è stato accertato e quantificato solo con il decreto direttoriale del 23 novembre 2021. Il momento genetico di quest’ultimo va individuato nel provvedimento di riconoscimento, non nel rilascio del diritto d’uso delle frequenze. Essendo i due crediti di origine differente e non entrambi anteriori al fallimento, la compensazione non era applicabile.

La censura sulla sospensione dell’erogazione dell’indennizzo è stata dichiarata irricevibile, non risultando impugnato il relativo provvedimento. Il terzo motivo è stato respinto, non essendo l’Amministrazione tenuta a controdedurre analiticamente a ogni osservazione del privato dopo il preavviso di rigetto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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